Continuazione in sede esecutiva: necessaria la verifica di concreti indicatori (Cass. pen. Sez. 7 n. 2637 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato riconosciuto in sede di esecuzione, il giudice è tenuto a motivare non solo sull’individuazione della pena-base ma anche sull’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, rendendo possibile il controllo del percorso logico-giuridico seguito. Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale e la programmazione dei reati, non essendo sufficiente valorizzare un singolo indice se i successivi reati risultano frutto di determinazione estemporanea.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, accogliendo l’istanza del condannato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze irrevocabili, rideterminava la pena in sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione oltre alla multa. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, condividendo la valutazione della Corte territoriale sulla congruità del trattamento sanzionatorio, che aveva considerato il grado della colpa, le connotazioni delle condotte e la recidiva.
Richiamando il principio secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel quantificare la pena a seguito dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen., deve motivare sia sulla pena-base sia sui singoli aumenti, la Corte ha ribadito il potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., non essendo sufficiente il rispetto del limite del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 2021).
La Suprema Corte ha inoltre fatto proprio il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui la continuazione, anche in sede esecutiva, esige una verifica approfondita di concreti indicatori e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo, escludendo che reati frutto di determinazione estemporanea possano giovarsi del vincolo.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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