Inammissibile il ricorso che allega la detenzione per uso personale (Cass. pen. Sez. VI n. 3103 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per detenzione di sostanze stupefacenti, il giudice di legittimità non può rivalutare gli indici fattuali già apprezzati dal tribunale del riesame: la destinazione allo spaccio può essere desunta dal dato ponderale dello stupefacente e dal comportamento tenuto dall’indagato al momento del controllo. Le censure che oppongono una diversa lettura dei fatti, invocando la detenzione per uso personale, costituiscono prospettazioni di fatto inaccessibili in cassazione. Analogo destino spetta alla doglianza sulle esigenze cautelari, quando il pericolo di recidiva è desunto dalla personalità dell’indagato e dai suoi precedenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza dell’11 luglio 2024, ha confermato il provvedimento cautelare emesso il 24 giugno 2024 dallo stesso Tribunale, con il quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione di 240 grammi di marihuana.
Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della gravità indiziaria, il mero possesso dello stupefacente, senza considerare le dichiarazioni dell’indagato sull’acquisto a fini personali. Nel secondo motivo si censura il vizio di motivazione in ordine alle condizioni economiche del ricorrente, ricollegato agli ambienti del narcotraffico senza una effettiva sproporzione tra la somma impiegata e i redditi documentati.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché versato in inaccessibili prospettazioni in fatto. Il Collegio esamina congiuntamente i motivi convergenti sulla gravità indiziaria e rileva che gli indici fattuali considerati dall’ordinanza impugnata sono stati valutati senza vizi logici né giuridici, sia con riguardo alle connotazioni della condotta, sia con riguardo alle giustificazioni offerte dall’indagato.
Quanto alla condotta, il Tribunale ha desunto la destinazione allo spaccio dei 240 grammi dal significativo quantitativo detenuto e dall’atteggiamento tenuto al momento del controllo. Il ricorrente si è allontanato per sottrarsi alle operazioni di polizia giudiziaria e ha omesso di consegnare spontaneamente il narcotico quando richiestogli dai militari. A ciò si aggiungono le vaghe circostanze riferite in ordine all’acquisto.
Sul piano delle condizioni economiche, la Corte valorizza il dato già esaminato dal Tribunale: il ricorrente non svolge attività lavorativa fissa e ha allegato risalente documentazione di un complessivo compenso di 1.800 euro, ritenuta incongrua rispetto alla pretesa scorta personale per 550 euro. L’argomentazione del riesame regge, dunque, anche sotto il profilo della capacità economica.
Quanto alle esigenze cautelari, la censura è giudicata generica. Il pericolo di recidiva risulta desunto dalla personalità dell’indagato, segnatamente dalla condotta tenuta al momento del fatto e dai precedenti penali e di polizia a suo carico. Il quadro indiziario, pertanto, non è scalfito dalle doglianze difensive.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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