Inammissibile il ricorso fondato su motivi solo apparenti e reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 10582 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito: tali censure, prive di attitudine critica argomentata, sono solo apparenti e non assolvono la funzione tipica del ricorso di legittimità. Il vizio di motivazione dedotto in modo meramente ripetitivo è, pertanto, manifestamente infondato quando la sentenza impugnata esponga un’argomentazione corretta e non illogica. Nella specie è inoltre insindacabile in sede di legittimità il diniego della sospensione condizionale, allorché il giudice di merito abbia fondato il giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura del reato, esaminando non la sola astratta gravità del fatto, ma l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato.
Il Fatto
La vicenda giunge in Cassazione a seguito della sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 496 cod. pen. Avverso tale decisione il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 516 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.; con il secondo ha denunciato violazione di legge e assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale. È stata inoltre depositata memoria difensiva, con cui si è insistito per l’accoglimento dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che esso non è deducibile in sede di legittimità. La censura, infatti, si risolve nella reiterazione di doglianze già prospettate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito: essa pertanto non è specifica, ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Su questo punto il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. II n. 42046 del 2019; Sez. III n. 44882 del 2014; Sez. VI n. 20377 del 2009), concludendo per la manifesta infondatezza del vizio dedotto, alla luce della corretta e non illogica argomentazione della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, relativo alla dosimetria e al diniego della sospensione condizionale, la Corte lo reputa parimenti manifestamente infondato. La sentenza di merito ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche e ineccepibili, fondate sul rilievo della quarta condanna a pena detentiva per il medesimo delitto ed esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati.
Il Collegio sottolinea che si tratta di un giudizio tipicamente di merito, che non scade nell’illogicità quando la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi gli aspetti soggettivi della personalità che ne hanno orientato la decisione. Su tali basi il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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