Difetto di giurisdizione contabile sul recupero dell’indebito “Quota 100” (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 184 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni pubbliche ha carattere esclusivo e copre le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, comprese quelle sul recupero di ratei già erogati. Tuttavia, quando l’ente previdenziale agisce per la ripetizione di un indebito e la contestazione non investe l’an o il quantum del trattamento pensionistico, ma solo la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge del recupero, difetta la giurisdizione contabile e sussiste quella del giudice ordinario. Nel caso della pensione “Quota 100”, l’indebito trova la sua correlazione nella percezione di redditi da lavoro in costanza di rapporto pensionistico “di favore” senza previa comunicazione all’INPS: l’accertamento di tale presupposto fattuale non rientra nella giurisdizione del plesso contabile. Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando il giudice definisce il giudizio decidendo solo questioni preliminari.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione “Quota 100” con decorrenza dal 01.07.2020, ha svolto in data 10.10.2022 attività lavorativa occasionale per un solo giorno quale comparsa in un film. Non avendo comunicato la prestazione all’INPS, l’Istituto ha revocato il trattamento pensionistico per l’intero anno 2022 e ne ha chiesto la ripetizione.
Il pensionato ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento della illegittimità del provvedimento di indebito e, in via subordinata, la determinazione dell’importo dovuto. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto. All’udienza dell’8 aprile 2025 la difesa del ricorrente ha depositato un’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale e una sentenza di appello, chiedendo il rinvio. Il Giudice ha quindi sollecitato il contraddittorio sulla sussistenza della giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dal carattere esclusivo della giurisdizione contabile in materia pensionistica, che ricomprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, incluse quelle sul recupero di assegni già versati, ove la Corte ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi incidenti sullo status del dipendente (Cass., Sez. Un. n. 12722/2005; Cass., Sez. Un. n. 9968/2001).
Tale giurisdizione non subisce deroga solo perché l’amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione. Quando però l’ente agisce per la ripetizione di un indebito, diventa decisivo stabilire se il petitum attenga direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni funzionalmente connesse al rapporto pensionistico (Cass., Sez. Un. n. 9436/23).
Nel caso concreto, la ripetizione impone soltanto di vagliare la fondatezza della pretesa dell’INPS di recuperare, per una annualità, i ratei di una pensione “di favore” in ragione dello svolgimento di attività lavorativa non comunicata. Non viene quindi in rilievo l’an né il quantum del trattamento: difetta la connessione funzionale con il rapporto pensionistico. La Corte richiama la giurisprudenza sulla restituzione dei ratei riscossi dagli eredi, ritenuta estranea alla giurisdizione contabile perché afferente alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione (Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025, che richiama Cass., Sez. Un. n. 18172/2017, Cass., Sez. Un. n. 22381/2011 e Cass., Sez. Un. n. 21586/2011).
La giurisdizione contabile riguarda dunque soltanto le controversie sul diritto o sulla misura di una pensione pubblica o su questioni ad essa funzionali: appartiene a detto Giudice solo se dell’indebito controverso occorra accertare l’an e/o il quantum del rapporto pensionistico, non quando si discuta della sola sussistenza dei presupposti di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell’an e nel quantum.
Con riferimento specifico alla revoca temporanea di trattamenti ex quota cento, la Corte di cassazione ha chiarito che l’indebito azionato dall’INPS trova ragione in un elemento fattuale introdotto dal pensionato dopo la cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sent. n. 30994 del 04/12/2024): il pensionato non può cumulare trattamento retributivo e pensionistico in ragione della ratio solidaristica della prestazione accordata dall’ordinamento. L’accertamento di tale presupposto fattuale non rientra nella giurisdizione contabile, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione e sussistenza di quella del giudice ordinario. Le spese di lite sono compensate in applicazione dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
Nota della Redazione
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