Assessore regionale utilizzatore di carta di credito è agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 104 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assessore regionale che utilizza la carta di credito dell’amministrazione ha il maneggio di denaro pubblico e assume, per ciò solo, la qualifica di agente contabile di diritto, con il conseguente obbligo di rendere il conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti. La qualifica di agente contabile è posta dalla legislazione statale di contabilità pubblica e attiene alla materia “giurisdizione e norme processuali” riservata alla competenza esclusiva dello Stato; è pertanto precluso al legislatore regionale e alla normativa regolamentare dell’ente intervenire sulla qualifica e sui suoi presupposti, potendo la disciplina regionale regolare solo profili interni della gestione. La sottoposizione alla giurisdizione contabile non è esclusa dalla presenza di controlli interni o dal giudizio di parificazione del rendiconto regionale, né la prescrizione quinquennale è invocabile nel giudizio di resa di conto.
Il Fatto
Il Giudice monocratico designato, accogliendo il ricorso della Procura regionale, aveva assegnato a un’assessore della Giunta regionale il termine perentorio di sessanta giorni per il deposito del conto giudiziale relativo all’utilizzo della carta di credito regionale assegnatale per esigenze di servizio, per il periodo compreso tra il 2015 e il 2020.
L’interessata ha proposto opposizione avverso il decreto, deducendo di non rivestire la qualifica di agente contabile e di essere tenuta al solo rendiconto amministrativo interno. Ha inoltre eccepito la prescrizione, ha chiesto la rimessione di una questione di massima alle Sezioni Riunite e, in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. È intervenuta volontariamente la Regione Liguria, associandosi alle pregiudiziali della parte privata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la richiesta di deferimento della questione di massima alle Sezioni Riunite. Gli artt. 11 e 114 c.g.c. attribuiscono il potere di rimessione alle sole sezioni giurisdizionali d’appello, al Presidente della Corte e al Procuratore generale, con esclusione delle sezioni territoriali. La questione di legittimità costituzionale prospettata su tali norme è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché il sistema delle impugnazioni e la funzione nomofilattica della Cassazione e delle Sezioni Riunite, nei limiti segnati dalla art. 111 Cost., non impongono la rimessione in unico grado.
Nel merito, la Corte ha confermato l’orientamento consolidato della Sezione. Il giudizio per resa di conto è strumentale al giudizio di conto e trova fondamento negli artt. 81, 97, 100 e 103 Cost.; ha carattere indefettibile, sicché nessun agente contabile può sottrarvisi. La nozione di agente contabile discende dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924 e dall’art. 44 del r.d. n. 1214/1934, oltre che dagli artt. 1 e 137 c.g.c., e comprende chiunque abbia la disponibilità di denaro pubblico per provenienza o destinazione, anche senza legale autorizzazione.
Il Collegio ha escluso che la normativa regionale possa escludere la qualifica: essa attiene alla legislazione statale di contabilità pubblica, come ribadito dalla Corte cost. n. 59/2024, ed è preclusa ogni incidenza regionale sui presupposti. Dal d.m. Tesoro n. 701/1996 e dalle previsioni regolamentari regionali emerge che il pagamento mediante carta di credito ha effetto solutorio immediato, confermando il maneggio diretto del denaro da parte dell’utilizzatore, che opera senza la mediazione di un ordinatore di spesa.
La Corte ha poi respinto ogni assimilazione ai funzionari delegati e ai presidenti dei gruppi consiliari regionali: i primi sono titolari di una contabilità specifica su aperture di credito; i secondi sono esentati in ragione del peculiare ruolo costituzionale, estraneo alla fattispecie. Irrilevanti i controlli interni e il giudizio di parificazione, che ha carattere generale e non specifico. Infine, l’eccezione di prescrizione è stata disattesa: nel giudizio di resa di conto si fa valere l’obbligo di rendicontazione, non un credito, e alcun termine decorre in difetto del deposito del conto. L’opposizione è stata rigettata, con liquidazione delle spese a carico della soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.