Accessi illeciti alla banca dati e quantificazione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 66 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per illecito accesso alla banca dati gestita dal Ministero dell’interno, il danno da retribuzioni indebitamente percepite — commisurato al tempo impiegato dal dipendente nelle interrogazioni illecite — è quantificabile in via analitica quando l’Amministrazione danneggiata lo abbia dettagliatamente documentato con prospetti relativi ai minuti impiegati. La riduzione forfetaria di tale posta da parte del giudice di primo grado non è consentita. Il danno da disservizio e il danno all’immagine, invece, non si presumono: il primo richiede la prova di costi ulteriori sostenuti per riportare l’azione amministrativa sui parametri di legalità, il secondo esige la dimostrazione di un’eco effettiva tale da ingenerare discredito, non essendo sufficiente la diffusione della notizia su testate locali.

Il Fatto

La Procura regionale contabile ha citato un Ispettore superiore della Polizia di Stato, contestando un danno complessivo di euro 31.385,56 a carico del Ministero dell’interno, per avere effettuato accessi non giustificati alla banca dati di sicurezza nel periodo aprile 2016 – giugno 2018, senza indicare le motivazioni a supporto delle interrogazioni. La domanda si articolava in tre voci: retribuzioni indebitamente percepite, danno da disservizio e danno all’immagine.

La Sezione regionale per l’Umbria, con sentenza n. 5/2024, aveva accolto solo la prima voce, riducendola forfetariamente a euro 1.500,00 onnicomprensivi, e rigettato le altre due per carenza probatoria. La Procura ha proposto appello, dolendosi in particolare della sottostima del danno da retribuzioni e del mancato riconoscimento delle ulteriori poste.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per asserita violazione dell’art. 190 c.g.c. Ha richiamato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui l’onere di impugnazione specifica è assolto anche quando la parte riproponga in appello le ragioni di primo grado, data la natura devolutiva del gravame. Gli elementi di specificità dei motivi possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione, comprese le premesse in fatto e le conclusioni, non imponendo la norma rigidi formalismi.

Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, stante la loro connessione. Quanto alle retribuzioni indebitamente percepite, il Collegio ha rilevato che il compendio documentale appare sufficiente: l’annotazione della Questura di Perugia del 13 dicembre 2018 aveva specificato minuziosamente gli accessi ingiustificati, e due prospetti dell’Ufficio amministrativo contabile avevano quantificato dettagliatamente, in termini di minuti impiegati, il danno in euro 3.314,61. La materialità dei fatti e l’elemento psicologico del dolo risultano provati.

Da ciò deriva l’illegittimità della riduzione forfetaria operata dal giudice territoriale: la quantificazione dell’indebita percezione per le ore di lavoro utilizzate negli accessi illeciti non è riducibile in via forfetaria, né l’apporto collaborativo del dipendente nella fase istruttoria fa venir meno la sua responsabilità.

La Corte ha invece respinto il motivo sul danno da disservizio, che presuppone una minore produttività dei fattori economici e si sostanzia nel costo ulteriore necessario a colmare il vuoto organizzativo. L’indicazione di un importo commisurato a una frazione della retribuzione si sovrappone al danno patrimoniale diretto, e la quantificazione non riferisce di spese sostenute per riportare l’azione amministrativa sui corretti parametri di legalità.

Parimenti respinto il motivo sul danno all’immagine: manca la dimostrazione che la vicenda, diffusa su testate locali, abbia avuto un’eco tale da ingenerare un effettivo discredito sull’Amministrazione di appartenenza. L’appello è stato pertanto accolto parzialmente, con rideterminazione del danno in euro 3.314,61, confermandosi nel resto l’impugnata sentenza e liquidandosi le spese in euro 144,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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