Difetto di titolarità passiva deducibile per la prima volta in appello (Cass. civ. Sez. II n. 8549 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso non costituisce eccezione in senso stretto, ma integra una mera difesa, rilevabile d’ufficio dal giudice ove risulti dagli atti di causa. In quanto tale, la contestazione della titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio, risolvendosi nella negazione dei requisiti di fondatezza della domanda, può essere proposta per la prima volta anche in appello, senza incorrere nel divieto dei nova di cui all’art. 345 cod. proc. civ. Il giudice di merito che qualifichi come nuova una siffatta deduzione applica falsamente la norma. La valutazione sull’opportunità del simultaneus processus tra domanda principale e riconvenzionale è, invece, riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La società attrice acquistava un immobile facente parte di un edificio costruito su un terreno che i convenuti avevano rivendicato in un giudizio di divisione, conclusosi con il riconoscimento della comproprietà del terreno e dell’edificio, con esclusione del solo immobile poi alienato. La società chiedeva la cancellazione della trascrizione pregiudizievole e il risarcimento del danno. I convenuti si opponevano alla pretesa risarcitoria e proponevano domanda riconvenzionale per l’illegittima occupazione del terreno, per l’omessa cancellazione di una trascrizione relativa a un preliminare e per i danni da frazionamenti catastali e da cessione di una particella al Comune.
Il Tribunale accoglieva la riconvenzionale e rigettava la domanda risarcitoria della società. La Corte d’Appello confermava, riducendo solo l’importo liquidato per l’occupazione. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, proponendo i convenuti ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura sulla mancata declaratoria di litispendenza o connessione tra la riconvenzionale e la domanda proposta in altro giudizio pendente. Il motivo è inammissibile: gli istituti degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. operano soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi e non sono invocabili quando le cause pendano davanti al medesimo ufficio, anche in gradi diversi. La Corte d’Appello aveva correttamente rilevato che, nella specie, si sarebbe potuta disporre la riunione dei procedimenti, non applicare quelle norme.
Parimenti inammissibile è la doglianza sull’art. 36 cod. proc. civ. La domanda riconvenzionale, ove non determini spostamento di competenza, è ammissibile anche fuori dai casi previsti dalla norma, per favorire il simultaneus processus; la valutazione di tale opportunità è rimessa al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità. La Corte territoriale aveva ravvisato un nesso oggettivo nella comune correlazione delle contrapposte pretese risarcitorie ai beni su cui era caduta la trascrizione.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte d’Appello aveva qualificato come eccezione nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la deduzione della società di non essere responsabile dei danni conseguenti alla cessione della particella, perché l’atto era stato sottoscritto da altro soggetto. La Corte richiama il principio per cui la carenza di titolarità del rapporto controverso non è eccezione in senso stretto ed è rilevabile d’ufficio se risultante dagli atti. La deduzione del difetto di titolarità passiva, risolvendosi nella contestazione della fondatezza della domanda, integra una mera difesa e può essere sollevata per la prima volta in appello. La sentenza è pertanto cassata sul punto, con rinvio.
Il terzo motivo, relativo al diniego del risarcimento per la mancata cancellazione della trascrizione, è inammissibile, perché non denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini richiesti, ma si limita a contestare la motivazione. Il quarto motivo, sulle spese, resta assorbito. Quanto al ricorso incidentale, entrambi i motivi sono infondati: il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto, del dato da cui risulta, del come e del quando della discussione e della sua decisività, requisiti non soddisfatti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.