Ctu non sana il deficit probatorio e ricorso inammissibile ex art. 348-ter (Cass. civ. Sez. I n. 23071 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio né strumento di ricerca della prova: essa è finalizzata a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che richiedono specifiche conoscenze. Ne consegue che il CTU non può essere utilizzato per esonerare la parte dall’onere di allegare e provare i fatti che assume e non sana il deficit probatorio. Il giudice del merito che disattenda le conclusioni del consulente, rilevando la mancata allegazione e prova dei costi, non incorre in vizio sindacabile in Cassazione: la valutazione delle prove è riservata al suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. e l’accertamento dei fatti è controllabile in sede di legittimità solo per il «minimo costituzionale» di omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il Fatto

Un’impresa si aggiudica l’appalto per i lavori di manutenzione di una strada adriatica e conviene in giudizio la stazione appaltante per ottenere il pagamento di maggiori somme iscritte con riserva. Il Tribunale accoglie solo in parte la domanda, riconoscendo le riserve nn. 1, 2 e 3.

L’impresa propone appello, contestando gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio e la valutazione delle prove. Il giudice di seconde cure respinge l’impugnazione, confermando che i costi ulteriori non risultano riscontrati da adeguata documentazione. Avverso tale pronuncia l’erede dell’imprenditore ricorre per cassazione con un unico motivo; la controricorrente resiste con controricorso e viene formulata proposta di definizione anticipata.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che il giudice del merito avrebbe male inquadrato gli esiti della CTU, la quale avrebbe tratto dalle allegazioni e produzioni di parte la conferma dei maggiori oneri sopportati per ottemperare agli ordini di servizio della direzione lavori.

La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché diretto a ottenere una rivalutazione dell’accertamento dei fatti e della valutazione delle prove, compito riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale, nei limiti del «minimo costituzionale» di omesso esame di un fatto decisivo, oggi consentito dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il mezzo è in ogni caso precluso dalla doppia pronuncia conforme dei giudici del merito sulle stesse questioni e per le stesse ragioni, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. ratione temporis applicabile, richiamandosi Cass. n. 5947 del 28/02/2023.

La valutazione delle prove, osserva il Collegio, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la doglianza con cui si assuma che egli abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. Il giudice del merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata. È pertanto inammissibile il motivo con cui la parte propone un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur allegando gli atti sui quali fonda la diversa interpretazione, essendo precluso in Cassazione un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.

Nel merito, i giudici del merito hanno disatteso le valutazioni del consulente, ritenendo che la parte attrice non avesse specificamente allegato né provato di aver sostenuto i costi e di aver effettuato le maggiori lavorazioni richieste. Così facendo si sono uniformati al principio per cui la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non sana il deficit probatorio.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese. Poiché la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte ha deciso in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. La ricorrente è pertanto condannata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e, ex art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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