Prova nuova in appello: nozione unitaria e irrilevanza delle preclusioni (Cass. civ. Sez. I n. 8551 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel testo dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, la nozione di “prova nuova indispensabile” è unitaria. È tale la prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio, oppure a provare ciò che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato. Rileva il risultato probatorio, non la vicenda processuale della deduzione: è irrilevante che la parte sia incorsa, per qualunque causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Il regime delle preclusioni non è coessenziale al sistema e va contemperato con il principio di ricerca della verità materiale.

Il Fatto

La curatela di un fallimento aveva chiesto la revocatoria dei pagamenti eseguiti dalla ditta fallita nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa, convenendo in giudizio la società creditrice. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la decisione.

Il giudice di appello aveva escluso la prova della scientia decoctionis della creditrice, valorizzando l’esiguità delle somme, la breve sequenza temporale dei pagamenti e la distanza tra la sede della società e il territorio di pubblicazione dei protesti. Aveva inoltre dichiarato inammissibile la produzione dei documenti allegati alla domanda di ammissione al passivo, sul rilievo che la prova non poteva dirsi “nuova” perché già tardivamente richiesta in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il ricorso della curatela investe, tra l’altro, l’interpretazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. La Corte individua la ratio decidendi della sentenza impugnata nel binomio tra il diniego di ammissione dei documenti e la conseguente assenza di prova sull’elemento soggettivo dell’azione.

La norma applicabile è quella anteriore alla novella del 2012, poiché la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 16.11.2011. Il testo previgente ammetteva la prova documentale nuova anche, e solo, se indispensabile ai fini della decisione, in via alternativa rispetto alla dimostrazione della causa non imputabile.

Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 10790 del 2017, che aveva ricostruito la prova nuova indispensabile come prova idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, a prescindere dalla negligenza della parte incorsa nelle preclusioni di primo grado. Prende poi posizione sulle letture difformi, tra cui Sez. III n. 11804 del 2021, che avevano valorizzato un passaggio della stessa pronuncia a Sezioni Unite per escludere il carattere di novità della prova già dichiarata inammissibile.

La Corte ritiene quel passaggio oscuro e sopravvalutato: la coerenza ne è minata dal richiamo a risalenti decisioni di segno opposto, che non potevano fondare il principio di diritto. Il concetto di prova nuova va invece inteso come elemento di un giudizio unitario di indispensabilità, capace di contenere in sé la rilevanza delle preclusioni.

A sostegno, il Collegio osserva che le Sezioni Unite avevano aderito all’orientamento meno restrittivo già espresso in Sez. U n. 8202 del 2005 e Sez. U n. 8203 del 2005, in un’ottica di contemperamento tra regime preclusivo e ricerca della verità materiale. La sentenza impugnata, negando l’ingresso ai documenti in ragione della loro tardiva deduzione in primo grado, si è posta in contrasto con tale principio. L’accoglimento travolge la decisione, la cui carenza probatoria poggiava essenzialmente su quel diniego, con cassazione e rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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