Diffamazione del defunto e presunzione di danno per i congiunti (Cass. civ. Sez. III n. 20269 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La diffusione di condotte diffamatorie riferite a un componente della famiglia originaria, ancorché deceduto, è idonea a riverberarsi sui congiunti superstiti, in termini di sofferenza morale e di pregiudizio reputazionale. La relazione tra componenti della famiglia nucleare, originaria o successiva, costituisce fatto da cui, secondo la fattispecie legale delle presunzioni, evincere il pregiudizio interiore, con onere del terzo danneggiante di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio. La presunzione iuris tantum non è elisa dalla mancanza di convivenza né dalla mera lontananza geografica, che rilevano solo sul piano della liquidazione. Resta invece a carico del danneggiato la dimostrazione dell’effettività, consistenza e intensità della relazione affettiva ai fini del danno dinamico-relazionale. Il danno non è in re ipsa.
Il Fatto
Nel corso di una trasmissione radiofonica di rilievo nazionale, diffusa nel 2014, erano state riferite notizie relative a un manager e politico già deceduto, accusato di essere il mandante di un sequestro e omicidio rimasto irrisolto, nonché di essere coinvolto nella morte di un noto dirigente industriale. I partecipanti avevano discusso una sentenza della Corte d’assise di Palermo che, nel 2011, aveva assolto un imputato per non aver commesso il fatto, riferendo che sarebbe d’altra parte emersa la responsabilità del defunto, con rammarico per la lentezza della giustizia italiana.
Il fratello, avvocato, aveva convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni la società emittente, il direttore di Radio RAI, il direttore del giornale radio, il curatore della rubrica e i conduttori. Il Tribunale aveva accertato la natura diffamatoria dei fatti, ma disatteso la domanda perché con essi non si era attinto alla persona dell’attore. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato, osservando che non vi era prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra il soggetto asseritamente diffamato e il ricorrente, non bastando la mera qualità di erede universale né la differenza di età e la distanza geografica.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto cinque motivi, prospettando la violazione degli artt. 2043, 2059, 2727, 2729 e 2697 cod. civ., dell’art. 185 cod. pen. e dell’art. 597 cod. pen., nonché il divieto di doppia presunzione. La Corte esamina preliminarmente il quinto motivo, per ragioni logiche, dichiarandolo inammissibile: la Corte d’appello non ha affatto escluso, in tesi, la natura diffamatoria delle condotte, avendo fatto propria la ragione decisoria «più liquida» incentrata sulla carenza di allegazione e prova di un effettivo danno conseguenza.
I motivi primo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono accolti per quanto di ragione, con assorbimento del secondo. La Corte richiama il principio affermato in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva, si estende ai membri della famiglia originaria — genitori e fratelli — senza che assuma rilievo il fatto che vittima e superstite non convivessero o fossero distanti (Cass. n. 5769 del 2024).
Tale presunzione impone al terzo danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza dell’aspetto interiore del danno risarcibile, la c.d. sofferenza morale. Essa non riguarda invece l’aspetto esteriore, il c.d. danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, consistenza e intensità della relazione affettiva.
In tema di diffamazione, la Corte richiama il precedente Cass. n. 20956 del 2017: è corretta l’attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia, desumendosene, secondo una valutazione ordinaria e in difetto di prove contrarie, sia il diretto riverberarsi sugli altri quali familiari, sia l’offesa alla condivisa memoria dell’asserito autore, con esplicita esclusione dei danni in re ipsa.
Il valore da attribuire alla relazione in parola non può essere eliso dalla mancanza di convivenza tra fratelli in fase adulta né dalla mera lontananza, valorizzabili sul piano della liquidazione. Nel caso, ciò si correla all’estrema gravità dei fatti, pacificamente addebitati durante una trasmissione di rilievo nazionale, alla figura marcatamente pubblica del destinatario delle attribuzioni e all’incidenza su vicende storiche nazionali, a fronte di un ruolo come quello del fratello attore avvocato. Resta assorbita la violazione del divieto di doppia presunzione. La Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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