Soci di società di consulenza non assoggettabili a Irap per autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 20187 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il socio professionista di una società di consulenza, che tragga i propri redditi di lavoro autonomo esclusivamente dalle prestazioni rese a favore della società, non è soggetto passivo dell’Irap. L’autonoma organizzazione richiesta dall’art. 2 d.lgs. n. 446/1997 costituisce attributo esclusivamente riferibile alla società e non al socio, che non trae dalla struttura aziendale alcun vantaggio individuale ulteriore rispetto alla propria attività professionale. La circostanza che il socio sia uno tra i molti della compagine sociale non vale a fondare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, che resta imputabile all’ente e non al singolo. Il difetto del presupposto soggettivo impone il rimborso dell’Irap versata dal professionista.

Il Fatto

Il contribuente, professionista, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva rigettato il suo appello. Oggetto del giudizio di merito era l’impugnazione del diniego tacito di rimborso dell’Irap per gli anni d’imposta 2016 e 2017.

Il ricorrente deduceva di aver reso le proprie prestazioni professionali senza impiegare capitale proprio e senza dipendenti, sostenendo l’assenza di autonoma organizzazione e, quindi, il diritto al rimborso. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, sostenendo che l’organizzazione di cui il professionista si avvaleva gli consentisse di raggiungere gli elevati livelli reddituali dichiarati, così integrando il presupposto impositivo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie entrambi i motivi. Il ricorrente denunciava, con il primo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per essere la sentenza impugnata fondata su presupposti fattuali diversi da quelli pacificamente esposti; con il secondo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, per aver la C.g.t. di secondo grado ritenuto l’assoggettabilità a Irap in contrasto con i canoni dell’autonoma organizzazione.

I giudici di legittimità muovono da un dato pacifico: il ricorrente otteneva i propri redditi di lavoro autonomo esclusivamente dalle prestazioni professionali rese a favore di una società di consulenza, facente parte di un network multinazionale, della quale lo stesso era uno dei soci, insieme a circa un centinaio. Il professionista non impiegava alcun capitale autonomo né aveva dipendenti al proprio servizio.

La Corte richiama il proprio ormai prevalente e consolidato orientamento in fattispecie analoghe, espresso con le sentenze 1 dicembre 2023 nn. 33528, 33533, 33535 e 33538, 5 dicembre 2023 n. 34046, 8 gennaio 2024 nn. 558, 562, 586 e 589, 17 gennaio 2024 n. 1857 e 8 febbraio 2024 nn. 3624 e 3632, che hanno negato l’assoggettamento ad Irap con riguardo ai soci di società di consulenza o di revisione.

Il principio affermato è che l’organizzazione aziendale resta un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza e non al socio professionista, che non è soggetto passivo dell’Irap. All’argomento dell’Agenzia delle entrate, secondo cui il non assoggettamento del socio determinerebbe un salto d’imposta, la Corte non riconosce rilievo: la circostanza non vale a estendere il presupposto impositivo oltre i limiti fissati dalla legge.

Quanto alle conseguenze processuali, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese del doppio grado di merito per giusti motivi e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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