Proprietà superficiaria su area demaniale e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 28876 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’accertamento della titolarità della proprietà superficiaria di un manufatto insistente su area demaniale costituente oggetto di concessione marittima è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non viene in rilievo alcuna contestazione sulla legittimità della concessione né sulla convenzione intercorsa tra le parti e la pretesa azionata è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo. Nel giudizio di cassazione le questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, oggetto di decisione esplicita o implicita del giudice di merito, possono essere esaminate solo in presenza di un interesse attuale, ovvero unicamente nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale. Le difese con cui la parte si limita a negare la pretesa avversaria non possono essere equiparate alle eccezioni che introducono nuovi fatti o temi di indagine.
Il Fatto
La società titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare convenne in giudizio il Comune concedente, contestando la rideterminazione del canone concessorio operata dopo l’entrata in vigore della legge n. 296/2006. La società deduceva che i criteri dettati dall’art. 1, comma 251, lett. b), punto 2.1, della legge n. 296/2006 fossero applicabili alle sole pertinenze destinate ad attività commerciale, e non all’intera area indicata dall’ente locale.
Il Tribunale accolse parzialmente le domande; la Corte d’appello, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione dell’Agenzia del Demanio e affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarò inammissibile l’appello dell’Agenzia per novità delle questioni ai sensi dell’art. 345 c.p.c. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta giurisdizione ordinaria, sostenendo che il petitum sostanziale riguardasse il regime giuridico della concessione e il carattere di pertinenze demaniali delle opere. La Corte ha respinto la censura, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la domanda di accertamento della proprietà superficiaria su area demaniale appartiene al giudice ordinario, non essendo contestata la legittimità della concessione. Il principio è stato ribadito da Cass. Sez. U n. 28639 del 18.10.2021, cui si affiancano, in via generale, Cass. Sez. U n. 6074 del 12.03.2013, Cass. Sez. U n. 26897 del 23.12.2016, Cass. Sez. U n. 21597 del 04.09.2018 e Cass. Sez. U n. 23591 del 27.10.2020.
La Corte ha osservato che le deduzioni dell’Agenzia si limitano a invocare circostanze fattuali e non offrono argomenti giuridici innovativi idonei a giustificare una rimessione alle Sezioni Unite, restando fermo che oggetto originario del giudizio era la determinazione del canone e non l’accertamento della demanialità dei manufatti.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., essendosi tradotto in un generico richiamo agli atti senza adeguata localizzazione. Il terzo è stato giudicato infondato: i profili dell’esistenza di precedenti concessioni e dell’inamovibilità dei manufatti opponevano nuovi fatti e temi di indagine, integrando vere e proprie eccezioni e non mere difese, secondo il principio affermato da Cass. Sez. III n. 8525 del 06.05.2020 e Cass. Sez. II n. 14515 del 28.05.2019.
Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti, in quanto riproposizione di motivi di appello rivolti alla decisione di primo grado e non alla sentenza impugnata.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte ha richiamato il principio per cui quello proposto dalla parte totalmente vittoriosa in merito ha natura condizionata all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da espressa qualificazione (Cass. Sez. U n. 7381 del 25.03.2013, Cass. Sez. I n. 4619 del 06.03.2015, Cass. Sez. III n. 25694 del 25.09.2024). Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è stato conseguentemente assorbito, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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