Pignorabilità del credito di manleva e ritenuta d’acconto sulle spese (Cass. civ. Sez. III n. 8697 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all’indennizzo assicurativo è pignorabile presso il terzo anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal danneggiato nei confronti dell’assicurato danneggiante, poiché l’espropriazione presso terzi può avere ad oggetto anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura. È irrilevante, ai fini della sottoposizione a pignoramento, che il diritto dell’assicurato alla garanzia sia subordinato all’effettivo adempimento dell’obbligazione risarcitoria. Le somme dovute dal terzo a titolo di spese legali, in difetto di distrazione in favore del difensore, costituiscono ristoro dell’onere sopportato dalla parte vittoriosa e sono pertanto esonerate dall’applicazione della ritenuta d’acconto.

Il Fatto

Nel 2018, davanti al Tribunale di Monza, furono avviate due procedure di espropriazione presso terzi nei confronti di un debitore, aventi come terzo pignorato una compagnia assicuratrice: una promossa da una società, l’altra dalla ricorrente. All’esito del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, previa riunione delle procedure, il giudice dell’esecuzione dichiarò la compagnia debitrice del debitore esecutato per una somma di denaro e ne dispose l’assegnazione in favore della ricorrente.

Contro quel provvedimento proposero distinte opposizioni agli atti esecutivi, poi riunite, la compagnia e la ricorrente. Il giudice dell’opposizione accertò l’inesistenza del credito di manleva per difetto di pagamento dell’assicurato al danneggiato e ridusse il credito per spese legali. La ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura, per violazione dell’art. 1917 cod. civ., il mancato riconoscimento del credito dell’esecutato verso la compagnia assicuratrice. La ricorrente sostiene che il credito da manleva sorge nel momento in cui l’assicurato propone domanda giudiziale di manleva, essendo già la richiesta risarcitoria del danneggiato una concreta e attuale minaccia al patrimonio dell’assicurato.

La doglianza è fondata. La Corte richiama un proprio precedente in fattispecie pianamente sovrapponibile (Cass. n. 14419 del 2023), secondo cui il credito all’indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio, perché l’espropriazione presso terzi può riguardare crediti futuri, condizionati ed eventuali, purché riconducibili a un rapporto giuridico già esistente. Ai fini del pignoramento è irrilevante che il diritto dell’assicurato sia subordinato all’effettivo adempimento dell’obbligazione risarcitoria.

Il giudice territoriale si è discostato da tale principio sull’assunto, non pertinente, del mancato versamento della posta risarcitoria dall’assicurato al danneggiato. Il Collegio dichiara di voler dare continuità al principio di diritto richiamato.

Il secondo motivo contesta la decurtazione, dal dovuto a titolo di spese legali, dell’importo per ritenuta d’acconto. Anche questa censura è fondata. La ritenuta prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 attua l’anticipata riscossione dell’imposta sul reddito di lavoro autonomo e trova applicazione, in caso di condanna per spese legali, solo quando sia stata disposta la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa (Cass. Sez. Un. n. 9332 del 1996; Cass. Sez. Un. n. 9872 del 1996; Cass. Sez. Un. n. 19594 del 2008).

Nel caso concreto, mancando nel provvedimento l’attribuzione al difensore, la condanna della compagnia verso l’esecutato assume il significato di ristorare la parte vittoriosa dell’onere per le spese di lite. Gli importi sono quindi esonerati dalla ritenuta, non essendo imputati a reddito da lavoro autonomo. La determinazione della somma dovuta dal terzo risulta per conseguenza errata.

Accolti entrambi i motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *