Diniego attenuanti generiche e recidiva: motivazione insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33323 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., può essere legittimamente motivato in assenza di elementi di segno positivo, trattandosi di giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. Il giudice può valorizzare anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato. Analogamente, il diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62 n. 4 cod. pen. costituisce giudizio di fatto insindacabile. In tema di recidiva specifica reiterata, spetta al giudice verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità, valutando natura dei reati, grado di offensività, distanza temporale e omogeneità, al di là del mero riscontro formale dei precedenti penali.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Ravenna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5, 648 cod. pen. alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 267,00 di multa. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21.02.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi: la mancata concessione delle attenuanti generiche, la mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno e la mancata esclusione della recidiva specifica reiterata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, i giudici di legittimità ricordano che il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche in assenza di elementi positivi. Il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati prevalenti.
La Corte richiama sul punto Sez. V n. 43952 del 2017 e Sez. II n. 23903 del 2020, secondo cui è sufficiente un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato. Nel caso concreto, la Corte d’appello di Bologna ha congruamente dato atto della mancanza di elementi positivi, valorizzando i precedenti specifici e la serialità dei furti, indicatori di professionalità e abitualità.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno in ragione del valore dei beni sottratti, ammontante a diverse centinaia di euro. Si tratta di giudizio di fatto insindacabile in Cassazione.
Sul terzo motivo, relativo alla recidiva specifica reiterata, la Corte ribadisce che il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al grado di offensività, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità, oltre che all’eventuale occasionalità della ricaduta. Sul punto richiama Sez. Un. n. 35738 del 2010.
Tale valutazione rientra nell’ambito dell’attività discrezionale riservata al giudice di merito. La Corte d’appello ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, valorizzando le modalità organizzative del furto, indicative di elevata pericolosità sociale, nonché il carattere non occasionale dei fatti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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