Cassazione, sent. n. 38956/2025: colloqui tra detenuti in regime 41-bis legati da vincoli familiari, il Ministero perde per carenza di interesse
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 38956/2025 (Sent. n. sez. 3249/2025), Camera di Consiglio 14 novembre 2025, dep. 2 dicembre 2025, R.G. n. 24642/2025, Pres. De Marzo, Rel. Monaco.
I fatti
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva autorizzato un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. a un colloquio telefonico con il fratello, anch’egli detenuto in regime 41-bis. Il Ministero della Giustizia aveva proposto reclamo, respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Il ricorso
Il Ministero, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe tenuto conto del parere negativo espresso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla pericolosità del detenuto e sui rischi connessi al colloquio, sostenendo che colloqui tra due soggetti entrambi sottoposti al regime speciale non sarebbero comunque ammissibili.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il colloquio telefonico, di breve durata e soggetto ad ascolto diretto secondo le modalità previste dalla circolare DAP, era già stato effettuato al momento della decisione. Si trattava peraltro di un’autorizzazione straordinaria, non di un’ammissione generale al regime dei colloqui né di un presupposto per benefici penitenziari.
La Corte coglie comunque l’occasione per ribadire, nel merito, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità: il diritto del detenuto a coltivare l’affettività familiare, anche tramite colloqui visivi o telefonici, permane pure quando il familiare è sottoposto al medesimo regime detentivo speciale, sempre tramite forme di comunicazione controllabili a distanza e previo un giudizio di bilanciamento in concreto tra le esigenze di affettività e quelle di sicurezza pubblica. Viene così disatteso l’isolato orientamento minoritario che escludeva in radice tale possibilità.
Il detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. può essere autorizzato a colloqui, anche telefonici o visivi, con un familiare parimenti sottoposto al medesimo regime, tramite forme di comunicazione controllabili a distanza, previo giudizio di bilanciamento in concreto tra le esigenze di affettività e quelle di sicurezza pubblica.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile. Nessuna condanna alle spese, in ragione della natura pubblica delle funzioni esercitate dal Ministero ricorrente.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia consolida un principio rilevante in materia di diritto penitenziario: l’appartenenza di entrambi i familiari al regime del 41-bis non preclude automaticamente la possibilità di colloqui tra loro, contrariamente a quanto sostenuto da un isolato orientamento restrittivo. Sul piano processuale, la decisione è anche un utile esempio di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando l’atto oggetto di impugnazione risulti già eseguito al momento della decisione.