Il diniego di cittadinanza regge sul sospetto fondato (TAR Lazio n. 7223 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, il cui sindacato giurisdizionale si esaurisce nella verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza estendersi all’autonoma valutazione dell’idoneità del richiedente. Il diniego fondato sui comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui all’art. 6, lettera c), legge n. 91/1992 non richiede l’accertamento di fatti penalmente rilevanti, né la sussistenza di provvedimenti restrittivi, potendo assumere rilevanza anche il semplice sospetto, purché sorretto da elementi concreti acquisiti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato. In presenza di informative classificate, l’obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata, ferma restando la garanzia del diritto di difesa mediante l’ostensione in giudizio della documentazione riservata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero di origine pakistana, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno di rigetto della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. Il provvedimento gravato motivava il diniego richiamando l’ampia discrezionalità che connota la materia e l’emersione, dall’attività informativa esperita, di elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, lettera c), della medesima legge. Il ricorrente deduceva il vizio di motivazione del diniego, che non recava alcuna indicazione dei fatti ostativi, nonché l’erronea valutazione della sua condotta e del suo inserimento sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che l’acquisizione dello status di cittadino per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, la quale deve effettuare una valutazione prognostica sulla capacità dello straniero di rispettare i doveri della comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo, al cospetto di un potere altamente discrezionale, si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’inadeguatezza istruttoria, dell’illogicità e del difetto di motivazione, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
La Corte ricorda che la verifica della sussistenza dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all’accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione, potendo assumere rilevanza anche il semplice sospetto purché fondato su elementi concreti acquisiti dagli organi di intelligence. Trattandosi della negazione di un beneficio, non già della limitazione di diritti fondamentali, l’interesse del richiedente è recessivo rispetto a quello della comunità nazionale a non attribuire la cittadinanza a chi non offra piene garanzie.
Con riferimento al dedotto difetto di motivazione, il Collegio osserva che il richiamo ob relationem al contenuto delle informative classificate può soddisfare le condizioni di adeguatezza, legittimandosi un assolvimento attenuato dell’obbligo esplicativo quando una più ampia disclosure potrebbe compromettere la segretezza delle investigazioni. L’esercizio dei diritti di difesa resta garantito dall’ostensione in giudizio della documentazione riservata: nel caso di specie, a seguito dell’ordinanza istruttoria, la documentazione è stata acquisita e la parte ricorrente ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Dall’esame di tale documentazione emergono elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica, provenienti da fonti istituzionalmente qualificate. La rilevanza ostativa di tali elementi non richiede l’accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente, nella logica preventiva che connota la materia, la mera esistenza di sospetti fondati su elementi concreti. Il radicamento sociale e l’assenza di provvedimenti penali non risultano decisive, considerata la natura degli accertamenti riservati, che non hanno dato luogo a misure limitative della libertà ma alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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