Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2313 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, integra un obbligo di esecuzione a carico dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, sussistono i presupposti per la declaratoria di inottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine congruo e, per il caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta destinato a provvedere in via sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per determinati anni scolastici, con condanna del Ministero a corrispondere la somma complessiva di euro 3.000,00 oltre accessori.
Il ricorrente ha dedotto che il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva e che era decorso il termine di centoventi giorni senza che fosse stata data esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dalla documentazione versata in atti risultava il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la rituale notificazione della stessa all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Su tali presupposti il ricorso è stato dichiarato ammissibile e fondato.
Il TAR ha accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale contenuto nella sentenza, che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a beneficiare della carta docente per gli anni scolastici indicati, con il conseguente accredito della somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Ha quindi ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di inottemperanza e per l’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’esecuzione.
È stato pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attribuzione della carta docente e accredito dell’importo riconosciuto. Per il caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato commissario ad acta il dirigente apicale del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che l’incarico del commissario va svolto senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, rientrando nei compiti istituzionali dell’ufficio ricoperto e trovando applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con esclusione di emolumenti ulteriori. Quanto alle deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla misura delle spese di lite, ne è stata esclusa la disamina, trattandosi di atto depositato oltre i termini previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a. per il deposito delle memorie nel giudizio di ottemperanza.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso e della limitata complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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