Diniego definizione agevolata non può fondarsi su pendenza processo penale (Cass. civ. Sez. V n. 762 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti, ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego dell’Amministrazione finanziaria non può fondarsi sulla pendenza di un procedimento penale non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata, avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunciato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell’Ufficio. L’assenza di un esito definitivo di siffatto procedimento non consente di considerare indeterminabili gli importi dovuti per la definizione della controversia e impone, invece, di attribuire rilevanza agli esiti delle sentenze di merito, in quanto non attinte da alcuna declaratoria di falsità. Qualora dovesse essere accertato in via definitiva che esse sono effetto del dolo del giudice, l’Amministrazione finanziaria potrà chiedere la loro revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 6, cod. proc. civ., ed eventualmente recuperare gli importi indebitamente non versati.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una società di persone e, per trasparenza, ai soci, avvisi di accertamento per maggiori ricavi relativi agli anni di imposta 2008 e 2009, oltre a ulteriori avvisi nei confronti di uno dei soci quale titolare di una ditta individuale di affittacamere. I contribuenti hanno impugnato i provvedimenti e la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi, decisione confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
Nel corso del giudizio di legittimità, i soci hanno presentato istanze di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, rigettate dall’Ufficio. Avverso tali dinieghi i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, ex art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 cit., confluito nel giudizio già pendente. Nel frattempo l’Agenzia ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affermato la propria competenza speciale a decidere, in unico grado, sul diniego opposto dall’Ufficio in ipotesi di istanza presentata nelle more del giudizio di legittimità, con pienezza di giudizio. Ha poi dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, il ricorso proposto dal legale rappresentante della società avverso i dinieghi relativi alle riprese operate nei confronti dei soci.
Nel merito, l’Ufficio aveva motivato il rifiuto sostenendo che la possibile corruzione di giudici per ottenere una sentenza favorevole fosse situazione imprevedibile per il Legislatore, e che un’eventuale assoluzione avrebbe consentito la rimozione in autotutela del diniego. La Corte ha ritenuto la tesi non convincente, richiamando l’orientamento secondo cui l’assenza di un esito definitivo del procedimento penale non consente di considerare indeterminabili gli importi dovuti e impone di dare rilevanza agli esiti delle sentenze di merito, non attinte da declaratoria di falsità; il rimedio previsto è la revocazione ex art. 395, n. 6, cod. proc. civ., con eventuale recupero degli importi non versati.
Accertata la definibilità delle liti e la mancata prospettazione di ulteriori ragioni preclusive, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 cit., nei rapporti tra l’Agenzia e i soci, con spese a carico di chi le ha anticipate. Quanto alla residua posizione della società, le cui istanze erano state rigettate con provvedimenti non impugnati, il giudizio è proseguito: l’avviso di accertamento nei confronti della società e quello conseguenziale verso i soci mantengono autonomia, sicché la definizione ottenuta dai soci non estende i suoi effetti alla società.
I tre motivi del ricorso principale sono stati poi tutti accolti. Quanto al primo, l’autorizzazione alle indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, avendo natura di atto preparatorio con funzione organizzativa. Quanto al secondo, le movimentazioni bancarie integrano presunzioni legali relative, superabili dal contribuente solo con una prova analitica. Quanto al terzo, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante movimentazioni bancarie non è subordinata al contraddittorio endoprocedimentale, essendo l’invito una mera facoltà dell’Ufficio. La decisione è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. st. Foggia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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