Diniego di discarico al concessionario per riscossione negligente e rideterminazione del dovuto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 173 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione dei crediti degli enti locali perde il diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, quando l’attività di recupero si rivela disordinata, episodica e frazionata, caratterizzata da lunghe pause procedimentali e da verifiche patrimoniali tardive, con effetti pregiudizievoli sulla prescrizione del credito e sull’efficacia dell’azione esecutiva. Il giudizio contabile ad istanza di parte, promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont., non è azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente alla riscossione delle quote inesigibili. Il diniego di discarico è illegittimo per le partite effettivamente riscosse, con conseguente parziale accoglimento del ricorso e rideterminazione della somma ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999: in caso di rigetto del ricorso l’importo dovuto è pari a un terzo di quello iscritto a ruolo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo aveva affidato a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. Nel quadro di una verifica su centoquarantadue partite, l’ente locale adottò altrettanti provvedimenti di diniego del discarico per la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo. La concessionaria impugnò dinanzi alla Sezione giurisdizionale i provvedimenti di rigetto, deducendo vizi procedimentali e contestando il potere di controllo dell’ente in forza dell’art. 1, commi 684, 687 e 688, l. n. 190/2014.
La vicenda processuale conobbe un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sospensione dei giudizi. La sentenza n. 51/2019 escluse l’applicabilità della normativa derogatoria alle società di natura privata, richiamando la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999; la sentenza n. 66/2022 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 815, l. n. 160/2019, che estendeva retroattivamente quelle norme ai concessionari privati. I giudizi sospesi vennero riassunti e la causa trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la propria precedente sentenza n. 69/2023, con cui sono state respinte le eccezioni preliminari della ricorrente. In particolare, la Sezione ha chiarito che il giudizio contabile ad istanza di parte non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto di quest’ultimo a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Anche l’eventuale illegittimità del provvedimento rileva solo nei limiti in cui si riverberi sul diritto al rimborso.
Il Collegio ha poi riconosciuto l’operatività del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, escludendo che la concessionaria possa essere dichiarata inadempiente per la sola omissione della comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. Resta necessario verificare i presupposti sostanziali del diritto al discarico. Il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire.
Nel merito, la documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, diluita in oltre un decennio, con verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e atti esecutivi non tempestivi, privi di esito utile. Le notizie relative alle procedure esecutive risultano ininfluenti ai fini della prescrizione. Sussistono dunque i presupposti del diniego di discarico ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Nessuna rilevanza assume la sopravvenuta rottamazione dei crediti (art. 4, d.l. n. 119/2018 e d.l. n. 41/2021), poiché alla data di entrata in vigore della normativa il credito era già di difficile esazione.
Il ricorso è invece accolto per le partite per cui la concessionaria ha dimostrato l’intervenuto parziale pagamento: per queste va esclusa la legittimità del diniego. Quanto al quantum, il Collegio esclude l’applicabilità della definizione agevolata con il pagamento di un ottavo, prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 solo entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso l’importo dovuto è pari a un terzo di quello iscritto a ruolo. Le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.