Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario di beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 311 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti, la categoria degli agenti contabili “consegnatari” di beni va individuata alla luce della disciplina di contabilità di Stato, applicabile anche agli enti locali. Ne deriva che solo i consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i consegnatari per debito di vigilanza rispondono quali agenti amministrativi e non sono tenuti a tale adempimento. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di beni esclusivamente mobili, con la conseguente incompatibilità con una gestione di beni immobili. Il giudizio di conto instaurato nei confronti di un consegnatario di beni immobili è pertanto improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha deferito innanzi alla Corte dei conti il giudizio sul conto reso da un agente, quale consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Dalla relazione di deferimento emergeva che il conto riportava l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe avuto un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
La Procura regionale ha depositato conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Magistrato relatore ha richiamato il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità e la restituzione degli atti.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni, tenuti alla resa del conto giudiziale, e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento, agli artt. 22, 32 e 33, riferisce la consegna e il relativo debito ai soli beni mobili, sottoponendo i consegnatari alla giurisdizione contabile. L’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002 distingue espressamente i consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi) dai consegnatari per debito di custodia (agenti contabili), e solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale.
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali, individuando nello stesso regolamento lo spartiacque tra le due figure. In tale quadro si colloca l’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’obbligo di resa riguardi beni mobili o immobili, rendendo necessaria un’interpretazione sistematica.
Il Collegio osserva che la figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui sorge l’obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili. Viene così esclusa la configurabilità di un giudizio di conto riguardante i consegnatari di beni immobili, secondo gli arresti richiamati.
Dall’esame del conto, il Collegio rileva che esso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il soggetto convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Stante l’assunzione di una pronuncia in rito e l’assenza di costituzione, nulla è disposto sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.