Estinzione per mancata riassunzione dopo sospensione ex art. 107 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 514 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico sospeso per la rimessione di una questione di legittimità costituzionale, la sospensione opera ai sensi dell’art. 107 c.g.c. e impone alle parti di riassumere il processo entro i termini ivi previsti. La mancata riassunzione nei termini determina l’estinzione del processo, senza pronuncia sul merito della domanda. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute, salvo il regime di gratuità proprio del giudizio pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto all’integrale perequazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni 2022, 2023 e 2024. La domanda si fonda sulla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, che modula la rivalutazione automatica delle pensioni in misura piena solo per gli importi inferiori o pari a quattro volte il minimo INPS e in misura decrescente per quelli superiori.
Il giudizio era già stato riassunto davanti alla Sezione Lazio dopo la declinatoria di competenza territoriale di altra Sezione. In via subordinata, il ricorrente aveva chiesto la sospensione e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 Costituzione. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’ordinanza n. 18/2025 il giudizio era stato sospeso, con applicazione dell’art. 107 c.g.c., in attesa del deposito delle motivazioni della Corte costituzionale adita su analoga questione. La sospensione rispondeva all’esigenza di evitare pronunce difformi rispetto alla decisione della Consulta sulla disposizione di bilancio.
La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, pubblicata il 19 febbraio 2025, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Costituzione.
Caduta la ragione della sospensione, il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto nei termini previsti dagli artt. 107 e 11 c.g.c.. La Corte rileva che il processo non risulta riassunto nei termini di legge. Da qui la dichiarazione di estinzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 c.g.c..
La pronuncia non esamina quindi il merito della domanda di perequazione, né la questione di costituzionalità già definita dalla Consulta. La decisione ha natura meramente processuale: accerta la mancata riattivazione del giudizio dopo la fase sospensiva e ne trae la conseguenza estintiva prevista dalla norma.
Quanto alle spese, la Corte statuisce che esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla si dispone per le spese del giudizio, stante la relativa gratuità. La sentenza manda infine alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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