Giurisdizione contabile sull’indebita percezione del reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 106 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito nella legge n. 26 del 28 marzo 2019, costituisce strumento di politica attiva del lavoro e non mera provvidenza assistenziale. Le condizionalità che lo connotano — immediata disponibilità al lavoro, sottoscrizione del patto per il lavoro e adesione a percorsi di inclusione — escludono la riconduzione dell’istituto a una prestazione esclusivamente o prevalentemente solidaristica. Ne consegue la sussistenza del rapporto di servizio tra percettore e Amministrazione erogante, con inserimento funzionale del primo nel programma pubblicistico, e la conseguente giurisdizione contabile sulle controversie relative all’indebita percezione. Tale giurisdizione prescinde dal trasferimento di funzioni o poteri autoritativi al privato e dalla previsione di obblighi di rendicontazione finale delle somme ricevute.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania ha convenuto in giudizio il beneficiario del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento di poco più di cinquemila euro, oltre accessori, a titolo di responsabilità dolosa. Secondo l’impostazione attorea, il convenuto avrebbe scientemente omesso, nelle dichiarazioni rese all’INPS, la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e la percezione di un reddito familiare superiore alla soglia prevista per ottenere la provvidenza, conseguendo così un’indebita percezione per le mensilità corrisposte nel periodo 2019-2020.
Il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in favore del Giudice ordinario. Muovendo dalla distinzione tra contributi di scopo e meri sussidi, ha qualificato il reddito di cittadinanza come misura solidaristico-assistenziale, priva di attività gestoria e di obblighi di facere a carico del percettore, con conseguente legittimazione dell’Amministrazione ad agire per il recupero innanzi al Giudice ordinario. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Procura regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha accolto il gravame, dando continuità all’orientamento già espresso in materia dalle sentenze n. 468/2022 e n. 83/2025 della stessa Sezione. Il Collegio ha anzitutto valorizzato la natura dell’istituto, definito dal legislatore quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, e le numerose condizionalità che lo accompagnano: la domanda presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, mentre la sottoscrizione del patto per il lavoro costituisce adempimento successivo, la cui mancanza determina decadenza dal beneficio.
Decisivo è il richiamo alla giurisprudenza costituzionale. Le sentenze n. 126/2021, n. 137/2021, n. 169/2023 e da ultimo la n. 31/2025 hanno costantemente affermato che il reddito di cittadinanza, pur presentando tratti propri del contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario, ma persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. Il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio, in conseguenza dell’interruzione del percorso condiviso con il sistema pubblico.
Da tale qualificazione la Corte ha tratto la sussistenza del rapporto di servizio tra percettore e Amministrazione erogante. Il beneficiario non è mero destinatario di provvidenze, ma destinatario di risorse pubbliche cui è impresso uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella partecipazione al programma di inserimento nel mercato del lavoro. La giurisprudenza di legittimità richiamata — Cass. Sez. Un. n. 9659 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 5228 del 2022 — conferma che il rapporto di servizio va inteso in senso lato e che la giurisdizione contabile prescinde dal trasferimento di funzioni autoritative e da obblighi di rendicontazione finale.
Non assume rilievo contrario l’esenzione IRPEF prevista dall’art. 3, comma 4, del d.l. n. 4/2019: l’agevolazione fiscale non muta la natura dell’istituto né esclude il rapporto di servizio. Parimenti irrilevante è la mancata, concreta attuazione dell’obiettivo occupazionale, dovendosi guardare alla formulazione letterale e all’intenzione del legislatore, non alla prassi applicativa.
In conclusione, l’appello è accolto, con affermazione della giurisdizione contabile e rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione in diversa composizione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese.
Nota della Redazione
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