Direttore dei lavori post-sisma risponde a titolo di colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 26 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori di un intervento di ricostruzione finanziato con contributo pubblico è funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quale organo tecnico e straordinario, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti per i danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico. La falsa attestazione, negli atti di contabilità, di lavorazioni non effettuate o contabilizzate in misura superiore a quelle realizzate integra colpa grave per inescusabile negligenza e palese imperizia, ove sia stata omessa la verifica che il ruolo tecnico e certificativo impone. Il danno da disservizio è risarcibile in proporzione al danno materiale accertato, in ragione delle risorse sottratte al programma di ricostruzione. Ai fini della determinazione del danno si tiene conto del concorso di soggetti non convenuti, con riduzione equitativa della somma riferibile al convenuto.

Il Fatto

La Procura regionale contabile ha chiamato in giudizio un ingegnere, in qualità di direttore dei lavori, per rispondere in favore di un Comune della somma di euro 16.131,05, oltre rivalutazione e interessi, quale danno derivante dall’indebita corresponsione di contributi per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 2009.

L’azione trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza e da un procedimento penale nel quale il capo di imputazione contestava i reati di cui agli artt. 640-bis e 481 cod. pen. La posizione dell’imprenditore esecutore era definita con sentenza di patteggiamento; quella dell’ingegnere con sentenza dichiarativa dell’estinzione dei reati per prescrizione. Ritendo sussistenti gli elementi della responsabilità amministrativa, la Procura notificava l’invito a dedurre e depositava l’atto di citazione, contestando il dolo e, in via subordinata, la colpa grave.

La Motivazione della Corte

Sul piano pregiudiziale, il Collegio respinge l’eccezione di carenza di giurisdizione contabile. Il rapporto di servizio non si esaurisce nel rapporto organico o d’impiego, essendo sufficiente che il soggetto, anche privato, sia investito in modo continuativo di un’attività in favore della pubblica amministrazione e si inserisca nell’organizzazione della medesima, divenendone compartecipe effettivo dell’iter procedimentale. Il direttore dei lavori, per i compiti autoritativi e le funzioni di scelta amministrativa, va considerato funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo quale organo tecnico e straordinario della stessa.

È respinta anche l’eccezione di prescrizione. La costituzione di parte civile del Comune nel giudizio penale ha prodotto l’effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ. La tesi difensiva — secondo cui il mancato deposito delle conclusioni ex art. 523 cod. proc. pen. avrebbe determinato la revoca tacita della costituzione ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., con riduzione a interruzione istantanea — è smentita dai fatti: dal verbale dell’udienza penale del 3 marzo 2021 risulta che la parte civile si è richiamata alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota delle spese.

Nel merito il Collegio ritiene la condotta adeguatamente provata dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dai controlli dei tecnici comunali e dalla CTU disposta dal GIP e acquisita con le forme dell’incidente probatorio. Gli elementi del processo penale sono utilizzabili in quello contabile in forza del libero convincimento del giudice ex art. 116 cod. proc. civ., a prescindere dall’esito del giudizio penale.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio esclude il dolo e configura la colpa grave. Il ruolo di direttore dei lavori, per il carattere tecnico e certificativo dei compiti, implica la conoscenza dell’esatta tipologia e quantità delle lavorazioni. Le difformità erano rilevabili dal semplice confronto della documentazione fotografica ante e post operam e dall’esame della contabilità, con un livello di minima diligenza nel caso mancato.

Il danno da indebita erogazione è determinato in euro 13.131,05. Tenuto conto del concorso di soggetti non convenuti, la somma riferibile alla convenuta è quantificata equitativamente in euro 6.600,00, comprensiva di rivalutazione. È riconosciuto il danno da disservizio, liquidato nella misura del cinque per cento del danno accertato, pari a euro 330,00. La condanna complessiva è di euro 6.930,00, oltre interessi legali dal deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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