Prescrizione ratei pensione privilegiata e dies a quo autotutela (Corte dei Conti Sez. II App. n. 208 del 13.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia pensionistica il diritto a pensione è imprescrittibile, mentre i singoli ratei e i loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ai sensi dell’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, convertito nella legge n. 739/1939 e sostituito dall’art. 2, quarto comma, della legge n. 428/1985. Quando il diritto alla rata sorge direttamente da disposizione di legge o di regolamento, la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata; quando invece sorge per effetto di un provvedimento amministrativo o dopo una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, essa decorre dal giorno in cui il provvedimento è portato a conoscenza dell’interessato. Il riconoscimento in autotutela del trattamento pensionistico privilegiato, fondato su un mutato indirizzo giurisprudenziale, non determina la retroazione della decorrenza economica oltre il quinquennio antecedente alla domanda di accesso agli atti, né sana l’inerzia del titolare che, a fronte del provvedimento di rigetto, abbia omesso ogni atto interruttivo.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato, in pensione dal 1° gennaio 1995, aveva chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di settima categoria, con decorrenza economica dalla data del congedo, e la condanna dell’ente previdenziale all’erogazione dei ratei maturati dal 1° gennaio 1995 al 21 febbraio 2009, che il Ministero dell’Interno aveva ritenuto prescritti.

La domanda era stata presentata nel 1995 e respinta con decreto del 1998, sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973. Avverso quel diniego l’interessato non aveva proposto alcuna impugnazione. Solo nel febbraio 2014, con una domanda di accesso agli atti, aveva sollecitato la definizione della pratica; in autotutela il Ministero, in ragione del modificato orientamento giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia di Stato, aveva riconosciuto il trattamento privilegiato vitalizio dalla data del congedo, ma aveva dichiarato prescritti i ratei maturati fino al 21 febbraio 2009. Il ricorso del pensionato era stato respinto dalla Sezione giurisdizionale per la Campania con sentenza n. 19/2021, non notificata, impugnata davanti alla Corte dei conti in sede d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’appello, muovendo dalla distinzione tra imprescrittibilità del diritto a pensione, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 1092/1973, e prescrittibilità dei singoli ratei e dei loro accessori, soggetti a prescrizione quinquennale. La norma richiamata individua espressamente il dies a quo e le cause di interruzione, stabilendo che la prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa, ovvero da atto giudiziale valevole a costituire in mora.

La Corte ha ricostruito la sequenza dei fatti. Dopo la domanda del 1995 e il decreto di rigetto del 1998, notificato nel gennaio 1999, l’interessato non aveva proposto alcuna impugnazione, prestando acquiescenza al diniego, e fino al febbraio 2014 non aveva inoltrato alcun atto interruttivo. Il Collegio ha osservato che egli avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di azione fin dalla notifica del provvedimento di diniego, senza alcun impedimento legale o di fatto.

L’argomentazione difensiva, secondo cui il provvedimento di autotutela integrerebbe l’ipotesi del provvedimento discrezionale dal quale far decorrere il termine, è stata giudicata contraddittoria. Proprio il tenore letterale della disposizione invocata conduce a conclusioni opposte: se il decreto del 2014 è un provvedimento discrezionale, la prescrizione dei ratei riconosciuti avrebbe dovuto decorrere dal giorno in cui esso è stato portato a conoscenza dell’interessato. Il Ministero, a vantaggio del pensionato, ha anticipato il dies a quo alla domanda di accesso agli atti del 21 febbraio 2014, ritenendo prescritti i ratei del quinquennio antecedente.

Il Collegio ha inoltre escluso rilievo alla sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania richiamata dall’appellante, relativa a fattispecie differente: in quel caso la prescrizione aveva a oggetto emolumenti accessori, la cui liquidazione poteva essere richiesta solo a seguito del provvedimento giudiziale di riconoscimento della pensione tabellare. Nel caso in esame, invece, nessun ricorso contenzioso era stato proposto.

L’appello è stato quindi respinto e la sentenza confermata, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio, liquidate in favore di ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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