Inserimento funzionale del direttore dei lavori e prova del danno erariale post-sisma (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 25 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori, anche se legato da un rapporto professionale di diritto privato con il proprietario dell’immobile beneficiario del contributo pubblico, è funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione quale organo tecnico e straordinario della stessa. Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti per i danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico. Nel giudizio contabile gli elementi probatori acquisiti al processo penale e gli accertamenti di polizia giudiziaria sono utilizzabili secondo il principio del libero convincimento del giudice, a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del giudizio penale, senza che ciò integri estensione degli effetti del giudicato. La falsa attestazione di lavori non eseguiti o eseguiti in difformità, integrante indebita percezione di contributi gravati da vincolo di scopo, è fonte di responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave quando difetti la prova del dolo. Il danno va quantificato tenendo conto del concorso di soggetti non convenuti e del danno da disservizio.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un ingegnere, in qualità di direttore dei lavori, chiedendo la condanna al risarcimento di quasi 48.000 euro in favore di un Comune, per il danno derivante dall’indebita corresponsione di contributi destinati alla ricostruzione post-sisma.
L’azione traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale per truffa aggravata in danno dello Stato e falsità ideologica. Il direttore dei lavori avrebbe asseverato, nella relazione al conto finale e in altra documentazione contabile, l’effettuazione di lavori in realtà eseguiti solo in parte, con un indebito profitto in danno dell’ente pubblico. La posizione dell’imprenditore esecutore era stata definita con patteggiamento; quella dell’ingegnere con sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La convenuta ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione contabile, sostenendo l’insussistenza di un rapporto di servizio, trattandosi di attività di libero professionista nell’ambito di un appalto privato finanziato con contributo pubblico. Il Collegio ha respinto l’eccezione, richiamando la consolidata giurisprudenza contabile: il direttore dei lavori, in ragione dei compiti autoritativi e delle funzioni devolute, è temporaneamente e funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa.
È stata poi respinta l’eccezione di prescrizione. La costituzione di parte civile dell’ente nel processo penale aveva prodotto l’interruzione permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio, fino alla formazione del giudicato, in base agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c. La tesi difensiva della revoca tacita della costituzione, per mancato deposito delle conclusioni ex art. 523 c.p.p., è stata ritenuta non provata: dal verbale dell’udienza penale risulta che la parte civile si era richiamata alle conclusioni scritte depositate. In ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione difensiva, gli effetti interruttivi sarebbero perdurati fino all’udienza di discussione finale, in assenza di una rinuncia espressa.
Nel merito la Corte ha accertato l’illecito sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria, dei controlli tecnici comunali e della CTU disposta dal GIP e acquisita con le garanzie dell’incidente probatorio. Le risultanze del processo penale sono state utilizzate in forza dell’art. 116 c.p.c., non essendo ravvisabile alcuna estensione del giudicato. La perizia di parte è stata ritenuta inidonea, anche perché priva di intestazione, data e sottoscrizione.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha escluso il dolo e affermato la colpa grave, ravvisando una inescusabile negligenza e una palese imperizia nello svolgimento dell’incarico, con trasgressione degli obblighi di verifica e controllo. Il danno da indebita erogazione è stato quantificato in euro 44.997,98, poi ridotto equitativamente a euro 22.500,00 per il concorso del titolare della ditta esecutrice, non convenuto. È stato riconosciuto anche il danno da disservizio, liquidato nel cinque per cento del danno accertato, pari a euro 1.125,00.
Nota della Redazione
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