Responsabilità contabile del dirigente per mancato adeguamento privacy (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 36 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno indiretto, il dirigente preposto alla pubblicazione delle deliberazioni dell’ente risponde a titolo di colpa grave quando, a fronte delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali, non adotti le misure correttive necessarie e insista invece sulla legittimità del proprio operato, opponendosi alle contestazioni dell’Autorità. La condotta omissiva e di resistenza, tenuta nell’ambito delle funzioni dirigenziali effettivamente esercitate, integra il nesso eziologico con la sanzione amministrativa pecuniaria poi irrogata all’ente. L’eccezione di prescrizione quinquennale è infondata: il dies a quo decorre dalla data dell’effettivo esborso, e il periodo di sospensione ope legis connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 opera anche sui termini sostanziali. Il potere riduttivo dell’addebito può essere esercitato in presenza di un contesto organizzativo frazionato che abbia reso difficoltosa la gestione unitaria della materia.
Il Fatto
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 2015, aveva accertato l’illiceità della diffusione di dati personali contenuti in una deliberazione della Giunta regionale e aveva impartito due prescrizioni: rimuovere la pubblicazione censurata e conformare le modalità di pubblicazione degli atti alle disposizioni del Codice della privacy. A fronte del mancato integrale adempimento della seconda prescrizione, il Garante irrogò all’ente una sanzione amministrativa di importo rilevante, poi pagata dalla Regione dopo il rigetto dell’impugnazione da parte del Tribunale e della Cassazione.
La Procura regionale della Corte dei conti ha quindi citato tre soggetti per il danno indiretto conseguente al pagamento, imputandone pro quota il complessivo importo di oltre centomila euro. Nel corso del giudizio è sopravvenuto il decesso di uno dei convenuti e un altro ha definito la propria posizione con il rito abbreviato, cosicché il giudizio è proseguito nei confronti del solo dirigente preposto alla pubblicazione delle deliberazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di prescrizione. Secondo l’orientamento consolidato della giurisdizione contabile, che la sentenza richiama, nelle fattispecie di danno indiretto il dies a quo coincide con la data dell’effettivo esborso economico, individuata nel titolo di pagamento. La Corte ha inoltre affermato che il D.L. n. 18/2020, all’art. 85, comma 4, ha sospeso, oltre ai termini processuali, anche i termini di natura sostanziale, dunque la prescrizione; il periodo sospensivo è quello compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, pari a centosettantasei giorni.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina vigente ratione temporis: il D.Lgs. n. 196/2003 e le Linee guida del Garante del 2 marzo 2011, che impongono di limitare l’esposizione dei dati personali per congrui periodi e di procedere, decorsi tali termini, alla rimozione o all’anonimizzazione. Ha poi richiamato l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 320/1994, che fissa in quindici giorni consecutivi il termine di pubblicazione degli atti deliberativi regionali, escludendo che il regolamento regionale del 2008 potesse derogarvi.
La Corte ha escluso che la deliberazione oggetto di censura rientrasse tra gli atti di organizzazione soggetti a pubblicazione quinquennale: il trasferimento per incompatibilità ambientale attiene alla gestione del rapporto di lavoro e non all’organizzazione dell’ente. Non ha quindi attribuito alcun pregio alla tesi difensiva fondata sul D.Lgs. n. 33/2013.
Quanto alla posizione del dirigente, il Collegio ha ritenuto che egli fosse preposto alla gestione effettiva dei trattamenti relativi alle deliberazioni e che, con la propria interlocuzione diretta con il Garante, abbia insistito sulla legittimità del modello pubblicatorio contestato. Da qui il nesso eziologico con l’esborso: se l’ente avesse adempiuto, la sanzione non sarebbe stata legittimamente irrogabile. Sussiste dunque la colpa grave, consistita nella ingiustificata resistenza alle prescrizioni, non essendo la genericità della prescrizione ostativa a una leale interlocuzione con l’Autorità.
Il Collegio ha infine esercitato il potere riduttivo dell’addebito, riconoscendo l’esistenza di un problema sistemico dell’ente, legato al frazionamento delle competenze e alla molteplicità dei soggetti coinvolti, e ha ridotto la condanna a un importo pari a circa il trenta per cento di quello contestato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.