Danno erariale da false timbrature: quantificazione e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 155 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità amministrativa il giudicato penale di condanna, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., fa stato sull’accertamento dei fatti, sulla loro illiceità penale e sulla loro attribuzione all’autore. La quantificazione del danno patrimoniale va condotta secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, desumibile dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dagli artt. 94 e 95 c.g.c. L’assolvimento del debito orario non può essere dimostrato con il Piano Turni o con documentazione sanitaria incompleta, ma solo con corrette e veritiere timbrature del cartellino marcatempo, su base mensile. Il danno all’immagine della P.A., riconducibile all’art. 2043 cod. civ., non richiede prova di spese di ripristino ed è liquidabile equitativamente in via autonoma.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un’ex dirigente medico di un’azienda sanitaria marchigiana, chiedendo la condanna al risarcimento per danno erariale derivante da false timbrature del cartellino marcatempo. La dipendente, assegnata a turni diurni, aveva attestato la presenza in turni notturni mai svolti, percependo indennità e benefici non spettanti, talvolta anche in giornate di congedo ordinario.

Due procedimenti penali si erano conclusi con sentenze di condanna irrevocabili: per la truffa aggravata e continuata e per le false attestazioni. La questione approda al giudice contabile essenzialmente per la quantificazione del danno, contestata dalla convenuta sul presupposto di aver comunque assolto il debito orario con prestazioni diurne non timbrate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal regime probatorio: nel processo contabile non opera la regola penalistica dell’oltre il ragionevole dubbio, ma quella della “preponderanza dell’evidenza”, secondo il richiamo alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 28/2015/Q.M. Il giudice forma il proprio convincimento ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con obbligo di motivazione adeguata.

I fatti materiali sono coperti dal giudicato: gli accertamenti penali hanno stabilito le modalità fraudolente, reiterate per oltre due anni, con dolo. La tesi degli errori involontari nelle timbrature è respinta, perché il modus operandi era sistematico e articolato in tre distinte modalità, funzionali a lucrare emolumenti non dovuti.

Sul quantum, la Corte richiama la relazione istruttoria dell’azienda sanitaria, che ha distinto le componenti stipendiali in tre macro-aree: indennità legate alla presenza in servizio nelle giornate segnalate, compensi per orario aggiuntivo e straordinario, e ore ordinarie rese nei turni segnalati. Solo quest’ultima componente, riferibile alle prestazioni verosimilmente effettuate in turni diurni, è stata esclusa dal computo: ne deriva un danno patrimoniale di € 31.879,44.

La ricostruzione difensiva basata sulla consulenza di parte è giudicata incongrua: confronta dati disomogenei, ossia il Piano Turni, documento programmatorio, con l’orario teorico contrattuale, presupponendo il rispetto integrale di un orario in realtà non rendicontato. Le norme contrattuali impongono la dimostrazione delle presenze in via esclusiva mediante le timbrature, dalle quali si desumono anche i codici utili all’elaborazione del cedolino. Il debito orario è mensile, non annuale, e non ammette compensazioni tra anni: le false timbrature hanno inoltre impedito la corretta contabilizzazione delle ferie residue, con conseguente maggiore disponibilità per attività aggiuntive remunerate.

Il Collegio conferma la condanna anche per il danno all’immagine, ricondotto alla clausola generale dell’art. 2043 cod. civ. e alle sentenze delle Sezioni Riunite n. 10/2003/Q.M. Non occorre prova di spese di ripristino, né rileva il concorso di colpa dei funzionari per omessi controlli. La misura è determinata equitativamente in € 20.000,00, ridotta rispetto alla domanda iniziale, tenuto conto delle modalità del fatto e della limitata risonanza mediatica. La somma oggetto di confisca penale non costituisce risarcimento per l’azienda danneggiata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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