Aspettativa obbligatoria: domanda di contribuzione figurativa entro la decadenza (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 41 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente eletto a una carica pubblica elettiva, anche quando l’aspettativa senza assegni sia obbligatoria, ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa solo in presenza di una domanda presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui l’aspettativa ha avuto inizio o si è protratta. La disciplina di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 165/2001 e quella di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 564/1996 non sono tra loro alternative ma concorrono: la prima riconosce l’utilità del periodo, la seconda subordina l’accredito alla domanda. L’obbligatorietà dell’aspettativa non esonera dall’onere della domanda, che è correlato all’aspettativa stessa, non al suo carattere facoltativo o obbligatorio.
Il Fatto
Un docente di scuola superiore, eletto consigliere regionale, è stato collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per l’intera durata del mandato. A seguito del mancato accredito della contribuzione figurativa per tale periodo, l’amministrazione scolastica prima lo ha avvisato del collocamento a riposo d’ufficio e poi ha revocato il provvedimento, su segnalazione dell’istituto previdenziale, per mancata presentazione della domanda di accredito nei termini previsti dalla legge. Il docente ha quindi agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto alla contribuzione figurativa, sostenendo l’inapplicabilità del termine di decadenza ai dipendenti pubblici posti in aspettativa obbligatoria, sollevando questione di legittimità costituzionale e avanzando domande subordinate di natura risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il quadro normativo di riferimento, ripercorrendo l’evoluzione che dall’art. 31 della legge n. 300/1970 conduce all’art. 68 del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 564/1996. Osserva che il riferimento alla richiesta dell’interessato è elemento costante della disciplina: anche per i pubblici dipendenti, l’accredito figurativo richiede una domanda da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 settembre dell’anno successivo.
La tesi del ricorrente palesa un fraintendimento: le disposizioni citate non sono in rapporto di alternatività, ma di concorrenza. L’art. 68 riconosce l’utilità del periodo di aspettativa, mentre l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 564/1996 subordina l’accredito alla presentazione della domanda. L’obbligatorietà del collocamento in aspettativa non incide su tale onere, che è correlato all’aspettativa stessa e non alla sua natura facoltativa o obbligatoria.
La Corte ritiene le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente manifestamente infondate, rilevando come l’interpretazione proposta dal ricorrente renderebbe la norma illegittima consentendo ai soli dipendenti privati l’accredito e non anche ai pubblici dipendenti, con una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza.
Tuttavia, la Corte accoglie parzialmente il ricorso per i periodi per i quali è stata validamente presentata la domanda: risulta dagli atti che il ricorrente ha presentato domanda per l’anno 2023, riconoscendo su tale periodo il diritto all’accredito. Rigetta invece tutte le domande subordinate, poiché l’inerzia del ricorrente nell’adempiere all’onere della domanda esclude la configurabilità di un legittimo affidamento e della responsabilità dell’amministrazione datrice di lavoro, estranea alla serie causale della scopertura contributiva. La situazione è ascrivibile, in via esclusiva, all’erronea interpretazione del dettato normativo da parte del ricorrente medesimo.
Nota della Redazione
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