Dirigente, dovere di diligenza e risarcimento per acquisto immobiliare non approfondito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10057 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di un’impresa che abbia ricevuto uno specifico incarico di reperire un immobile risponde del danno risarcibile quando ometta gli approfondimenti dovuti sulla condizione giuridica del bene e sulle possibilità di trattare direttamente con il proprietario, consentendo all’impresa di acquistare a un prezzo superiore a quello altrimenti ottenibile. La violazione del dovere di diligenza si misura in relazione al contenuto effettivo dell’incarico e al grado di affidamento che la posizione del dirigente impone. Il controllo sul vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. resta nei limiti del fatto storico decisivo, non estendendosi all’apprezzamento delle prove. Il principio della compensatio lucri cum damno opera solo quando il vantaggio economico derivi dal medesimo fatto illecito che ha cagionato il danno.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dirigente di una società, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per differenze retributive e trattamento di fine rapporto. La società si era opposta, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni per la vicenda relativa all’acquisto di un immobile destinato all’ampliamento produttivo, acquisto che l’odierno ricorrente era stato incaricato di seguire.

Il giudice di primo grado, revocato il monitorio, condannava la società al pagamento di poco più di 46.000 euro e respingeva la riconvenzionale. La Corte d’appello, in parziale riforma, condannava invece il dirigente al risarcimento di 200.000 euro, oltre interessi. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità: il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non già il cattivo apprezzamento delle prove. Il fatto che il dirigente avesse sottoscritto o meno il rogito, o che la società conoscesse o meno la proprietà del bene, non risultava decisivo: la responsabilità era legata al maggior corrispettivo comunque pagato e all’omessa possibilità di trattare direttamente con l’originaria proprietaria, bypassando l’intermediario.

Quanto all’incarico, la Corte distingue nettamente tra mandato di reperimento e acquisto in sé: il giudice di merito aveva accertato che il mandato consisteva nel reperire una nuova sede, implicando una fase di trattativa prodromica, senza attribuire poteri decisionali o di rappresentanza. Il tema della mancanza della forma scritta della delega, non affrontato dalla sentenza impugnata, implicava un accertamento di fatto non dedotto con la specificità richiesta: sul ricorrente gravava l’onere di indicare l’atto in cui la questione era stata prospettata nei gradi precedenti.

Le censure sull’omesso esame della conoscenza da parte della società e dei rapporti intercorsi con l’agente immobiliare sono respinte per difetto di decisività: ciò che rileva non è la conoscenza della proprietà o dell’intermediazione, ma la possibilità giuridica di trattare direttamente con il proprietario, acquisibile attraverso le visure catastali e non solo tramite l’agente.

Inammissibile il motivo sull’incompetenza del giudice del lavoro: la qualità di consigliere di amministrazione rivestita dal dirigente non introduce un autonomo titolo di responsabilità, ma accentua il grado di diligenza e lealtà esigibile, con considerazioni che assorbono ogni rilievo sulla competenza del Tribunale delle imprese.

Sul quantum, la Corte ribadisce che il principio della compensatio lucri cum damno opera solo quando il vantaggio sia conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito. Il mancato perfezionamento del primo contratto, più oneroso, dipendeva dal mancato avveramento della condizione risolutiva, circostanza estranea alla condotta negligente contestata. La liquidazione equitativa è ritenuta congrua e ancorata a un criterio esplicitato, con rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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