Litispendenza inapplicabile tra cause pendenti davanti allo stesso ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 25432 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli istituti della litispendenza e della continenza disciplinati dall’art. 39 cod. proc. civ. operano esclusivamente fra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi. Ne consegue che il giudice adito non può dichiarare la litispendenza quando le due cause identiche per soggetti, causa petendi e petitum siano state proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario. In tale ipotesi, non operata la riunione, non è configurabile alcuna litispendenza per il solo fatto che una delle cause penda in appello; sarà opponibile il giudicato prima intervenuto oppure troverà applicazione la regola della prevalenza del giudicato successivo, salva la sospensione ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., ove evocata. Il provvedimento che dichiara erroneamente la litispendenza, afferendo alla competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ma il ricorso ordinario erroneamente proposto è esaminabile come regolamento se ne soddisfa i requisiti di forma e sostanza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio i controricorrenti, eredi legittimari, per ottenere la riduzione degli atti dispositivi posti in essere dalla de cuius, la ricostituzione dell’asse ereditario, la divisione del compendio e il pagamento dell’indennità di occupazione di un immobile facente parte della comunione. Il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione assegnando l’immobile ai controricorrenti, con conguaglio e indennità di occupazione a favore del ricorrente.

La Corte d’Appello, in parziale riforma, dichiarò la litispendenza con riferimento alla domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo su tale specifica domanda e revocando la relativa condanna; rigettò nel resto l’appello principale e quello incidentale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, per la loro stretta connessione. Il ricorrente contestava la qualificazione del rapporto tra le due cause come litispendenza anziché continenza, sostenendo la diversità del petitum. La Corte ricostruisce la distinzione tra i due istituti, richiamando Cass., Sez. 6-1, n. 21761 del 2013 e Cass., Sez. L, n. 6558 del 1985: la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza davanti a giudici diversi di cause identiche nelle persone, nella causa petendi e nel petitum; la continenza ricorre quando le cause, identiche nei soggetti e nella causa petendi, differiscano solo nel petitum.

La Corte richiama poi Cass., Sez. U, n. 20596 del 2007 e Cass., Sez. 3, n. 10183 del 2023 per precisare che due cause pendenti tra le stesse parti con identità di causa petendi e petitum sono in rapporto di litispendenza, non di continenza, anche quando una di esse abbia a oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell’altro procedimento. Su questa base, i giudici di merito avevano correttamente ravvisato la sovrapponibilità della domanda di indennità di occupazione.

Il fulcro del ragionamento è però diverso e decisivo. La Corte ricorda che gli istituti dell’art. 39 cod. proc. civ. operano solo fra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi. Le due cause erano invece incardinate davanti al medesimo ufficio, il Tribunale di Roma. La litispendenza non può quindi realizzarsi, a seconda dell’evento della lite, solo perché, non operata la riunione, una delle cause penda in appello. In tali casi non essendo l’omessa riunione ragione di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, oppure opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

La Corte sottolinea che tale norma non è stata evocata dal ricorrente, né egli ha allegato di averne fatto questione in appello, non potendo ammettersi temi nuovi nel giudizio di legittimità. Da qui l’erroneità della decisione dei giudici di merito, che avevano dichiarato la litispendenza e cancellato la causa dal ruolo. Poiché il provvedimento afferisce alla competenza, il ricorso ordinario è esaminabile come regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., con conseguente ammissibilità della censura. Dalla fondatezza dei primi due motivi deriva la cassazione con rinvio; il terzo motivo è inammissibile per insussistenza della motivazione apparente e per la regola della doppia conforme; il quarto resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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