Dirigenti scolastici cessati: incrementi contrattuali 2016-2018 nella base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 196 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole del CCNL relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, e segnatamente l’art. 40, comma 3, impongono che i benefici economici derivanti dall’art. 39 abbiano effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati dal servizio durante la vigenza del contratto. La clausola deroga al criterio della retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, computando nella base pensionabile anche gli incrementi maturati negli anni successivi alla cessazione. La limitazione agli scaglionamenti maturati operata per il trattamento di fine rapporto non si estende al trattamento di quiescenza. Non si verifica alcuna prescrizione dei ratei ove la diffida sia intervenuta entro il quinquennio dalla sottoscrizione del contratto collettivo.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente scolastico in quiescenza dall’1.9.2018, ha domandato la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’inclusione nella base pensionabile degli incrementi economici disposti dal CCNL dell’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018. Il ricorrente ha chiesto in particolare il computo dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa, nonché degli aumenti degli anni 2017 e 2018, maturati dopo la cessazione dal servizio.

L’Inps ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, sostenendo di aver già aggiornato l’importo della retribuzione con il pagamento degli arretrati nel febbraio 2023. Il ricorrente ha contestato le determinazioni dell’Istituto con specifica consulenza tecnica di parte. La questione è giunta alla decisione dopo più rinvii dell’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente notificato e non costituitosi. Nel merito, il giudice ha ricostruito la disciplina contrattuale: l’art. 39 prevede gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa alle decorrenze indicate, mentre l’art. 40, rubricato “Effetti dei nuovi trattamenti economici”, stabilisce che le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno effetto sul trattamento di quiescenza e sull’indennità di buonuscita.

Il comma 3 dell’art. 40 dispone che i benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo di vigenza del triennio contrattuale. Secondo la Corte, l’avverbio “integralmente” estende per intero, e senza distinzione, i trattamenti economici contemplati nell’art. 39, compresi tutti gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo.

Il giudice ha quindi affermato che la clausola contrattuale deroga al criterio generale di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che assume a riferimento la retribuzione percepita l’ultimo giorno di prestazione del servizio. A tali fini, e per la sola materia pensionistica, il pensionato viene considerato come ancora in servizio. Il principio è sostenuto dal richiamo a Corte dei conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 2023 e a Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 2022.

La Corte ha ulteriormente precisato che la seconda parte del comma 3 limita espressamente gli effetti degli incrementi al trattamento di fine rapporto, all’indennità di buonuscita, all’indennità sostitutiva di preavviso e a quella dell’art. 2122 cod. civ., considerando in tali casi solo gli scaglionamenti maturati alla cessazione. Tale preclusione non è stata prevista per il trattamento di quiescenza, come confermato da Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna n. 37 del 2023.

Quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Inps, la Corte l’ha giudicata infondata: il contratto è stato sottoscritto l’8 luglio 2019 e la diffida è intervenuta l’11 giugno 2021, con il ricorso notificato entro il quinquennio. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza. Sulle maggiori somme competono interessi legali e maggior danno da svalutazione, secondo gli indici Istat, come da Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM. Le spese legali sono state poste a carico del solo Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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