Sistema dei controlli interni non adeguato: la Sezione invita all’implementazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 351 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali è adeguato solo se il controllo successivo di regolarità amministrativa si fonda su tecniche di campionamento statisticamente valide e non su una mera estrazione casuale, indifferenziata e svincolata dai fattori di rischio. Il controllo di gestione deve misurare l’economicità e l’efficienza raffrontando costi e ricavi, non entrate e spese, e opera in modo dinamico, in corso di gestione, non solo in fase consuntiva. Il controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell’art. 147-quater del Tuel, non può esaurirsi nell’approvazione del budget e del bilancio d’esercizio. Accertate le criticità, la Sezione regionale di controllo invita l’Amministrazione a curarne l’implementazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il funzionamento del sistema dei controlli interni di una provincia nel triennio 2021-2023. L’Ente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo le relazioni annuali previste dall’art. 148 del Tuel, insieme ai questionari e ai referti del controllo di gestione.

All’esito dell’esame dei referti e delle ulteriori acquisizioni istruttorie, il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. La Sezione ha quindi convocato l’adunanza pubblica per esaminare lo stato dei controlli interni. La questione approda così davanti al giudice contabile, chiamato a verificare l’adeguatezza del sistema nel suo complesso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 148 del Tuel e dalle linee guida della Sezione delle autonomie per ribadire che il corretto funzionamento dei controlli interni è presidio di sana gestione, di integrità e di trasparenza delle risorse pubbliche. Un sistema inadeguato aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e indebolisce il presidio sugli equilibri di bilancio.

Il primo profilo critico riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa. L’Ente si avvale di un’estrazione casuale semplice tramite software, “affidata unicamente al caso”. La Sezione, richiamando la propria giurisprudenza (deliberazioni n. 54/2024/VSGC, 200/2023/VSGC, 168/2023/VSGC, 131/2023/VSGC e 56/2019/VSGC), ribadisce che la mera estrazione casuale non costituisce una tecnica di campionamento statisticamente valido. Una percentuale fissa di atti da controllare non è criterio esaustivo, perché non tiene conto dei fattori di rischio, anche legati a fenomeni corruttivi, che caratterizzano taluni provvedimenti rispetto ad altri. La selezione va compiuta tenendo conto dei criteri ISA 530 e ISSAI 1530.

Il secondo profilo attiene al controllo di gestione. L’Ente adotta una contabilità economica per centri di costo, ma non la utilizza per verificare costi e ricavi dei singoli fattori produttivi. Il referto si basa sul rapporto tra obiettivi e grandezze finanziarie, cioè tra entrate e spese. La Sezione osserva che l’efficienza deve fondarsi sull’analisi dei costi e non delle spese, e l’economicità sul raffronto tra costi e ricavi. Il controllo di gestione non va inoltre sovrapposto alla valutazione delle performance individuali: esso deve operare in modo dinamico, in corso di gestione, con immediate ricadute direzionali, non solo in fase preventiva e consuntiva (SRCLOM/255/2025/VSGC). L’avvio della riforma PNRR sul sistema unico di contabilità economico-patrimoniale è occasione imprescindibile di adeguamento.

Il terzo profilo riguarda il controllo sugli organismi partecipati. L’Ente si limita a controllare gli organismi in sede di approvazione dei budget e dei bilanci consuntivi, e il monitoraggio sui contratti di servizio è circoscritto al solo servizio idrico integrato. La Sezione ribadisce che il controllo ex art. 147-quater del Tuel non può esaurirsi in tali adempimenti e deve estendersi alla situazione gestionale e organizzativa, ai contratti di servizio, alla qualità dei servizi e al rispetto delle norme di finanza pubblica.

Alla luce di tale disamina, la Sezione conclude per un sistema dei controlli interni non ancora completamente adeguato e invita l’Amministrazione a curarne l’implementazione, riservandosi ulteriori controlli. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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