Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 230 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, instaurato ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, l’avvenuto deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, successivamente alla fissazione del termine perentorio da parte del giudice monocratico, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione del procedimento avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., immediatamente esecutiva e non appellabile, senza che assumano rilievo differenziazioni legate al contenuto del decreto. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di un esercizio finanziario, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.

Con decreto n. 120/2024 il giudice ha fissato il termine per la resa del conto. L’ente locale ha successivamente trasmesso la documentazione tramite l’applicativo telematico. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che il conto giudiziale risulta depositato. Da ciò consegue l’estinzione del giudizio per resa del conto nei confronti del convenuto. La questione giuridica attiene alla corretta forma di definizione del procedimento quando l’adempimento intervenga dopo la fissazione del termine.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il procedimento per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito dell’udienza.

Da tale qualificazione deriva che la forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.

Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, si procede ai sensi dell’art. 144 c.g.c. alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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