Diritto di difesa tributaria solo per verifiche in loco (Cass. civ. Sez. V n. 33361 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del contribuente di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, previsto dall’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000, opera esclusivamente in presenza di una verifica fiscale svolta nei locali destinati all’attività imprenditoriale o professionale. La garanzia non è invocabile per le verifiche cd. “a tavolino”, nelle quali manca l’accesso dell’Ufficio presso la sede del contribuente e, dunque, non può dirsi “iniziata la verifica”. La violazione del dovere informativo è, in ogni caso, priva di sanzione e la doglianza che non alleghi un concreto pregiudizio resta meramente formale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento sintetico, ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, in esito al riscontro di indici di capacità contributiva non congrui con il reddito dichiarato. Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi ritenendo difettare il requisito della biennalità.

La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello principale dell’Ufficio, dichiarava inutilizzabile la documentazione bancaria tardivamente prodotta, ma accoglieva l’appello incidentale del contribuente e annullava le pretese impositive per violazione dell’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000. L’Agenzia ricorreva per cassazione; il contribuente resisteva con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il ricorso principale, incentrato sulla portata applicativa dell’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000. Il Collegio osserva che dal tenore letterale dei primi due commi, congiuntamente interpretati, si evince che la garanzia endoprocedimentale opera solo quando la verifica si svolga nei locali del contribuente.

Il dovere informativo si giustifica in ragione dell’intromissione autoritativa dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, alla ricerca di elementi a lui sfavorevoli. Nelle verifiche cd. “a tavolino” tale accesso difetta, sicché il dovere non sorge. Nel caso di specie nessuna verifica in loco era stata espletata: gli accertamenti erano stati emessi ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, formatasi in relazione al termine dilatorio del comma 7 e alla previsione del comma 2 (Sezioni Unite n. 24823 del 2015; Sez. V n. 13501 del 2018). Il dovere statutario è, inoltre, privo di sanzioni; la contestazione sollevata dal contribuente presenta carattere meramente formale, non essendo stato allegato alcun concreto pregiudizio.

Il ricorso principale è dunque fondato e la sentenza impugnata cassata sul punto. Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte accoglie il primo e il quarto motivo: la CTR ha erroneamente ritenuto inutilizzabile la documentazione bancaria e quella sull’eredità ricevuta, in realtà tempestivamente prodotta nel termine di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.

Il settimo motivo è rigettato, perché l’obbligo di contraddittorio preventivo, per i tributi non armonizzati, opera solo se espressamente previsto e solo dal periodo d’imposta 2009 (Sezioni Unite n. 21271 del 2025). Gli altri motivi restano assorbiti. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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