Scissione societaria e debiti fiscali anteriori: solidarietà illimitata delle beneficiarie (Cass. civ. Sez. V n. 13861 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scissione societaria, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917/1986, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti, come conferma l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, che prevede la solidarietà illimitata delle beneficiarie per le somme dovute in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla scissa. Per individuare i debiti «relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione» occorre guardare all’insorgenza del debito tributario e al verificarsi dei suoi presupposti sostanziali, non rilevando né il momento dell’accertamento né quello dell’iscrizione a ruolo. L’iscrizione a ruolo è effettuata a nome dell’obbligato principale, con la conseguenza che la beneficiaria può essere richiesta del pagamento senza oneri di avvisi o altri adempimenti, non essendo pregiudicato il suo diritto di difesa in sede di opposizione alla cartella.
Il Fatto
A seguito di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il gravame erariale contro l’annullamento parziale di un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP, l’agente della riscossione emise una cartella di pagamento nei confronti di una società, quale coobbligata in solido per effetto di una scissione societaria.
La società beneficiaria propose ricorso che, rigettato in primo grado, venne respinto anche in appello dalla CTR della Puglia, in applicazione del principio per cui dei debiti fiscali della scissa, relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione, rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione. La contribuente ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1 e 173, commi 12 e 13, TUIR, dell’art. 2506-ter cod. civ. e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il presupposto impositivo — l’iscrizione a ruolo derivante dalla sentenza della CTR — si era verificato dopo la scissione.
La Corte ritiene il motivo infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti, come conferma la disciplina della solidarietà illimitata prevista per le violazioni fiscali, differenziandosi dalla responsabilità civile, per la quale gli artt. 2506-bis e 2506-quater cod. civ. prevedono limiti precisi (Cass. n. 13059 del 2015).
La Corte precisa il criterio temporale: per individuare i debiti tributari anteriori all’operazione occorre guardare all’insorgenza del debito e al verificarsi dei suoi presupposti sostanziali, non rilevando il momento dell’accertamento né quello dell’iscrizione a ruolo. La legge, anzi, prevede che i controlli e gli accertamenti siano svolti nei confronti della società scissa, lasciando intendere che, nonostante la responsabilità solidale della beneficiaria, le attività di accertamento vanno comunque svolte verso la scissa; l’avviso di accertamento può essere emesso anche dopo l’efficacia della scissione, senza necessità di rinnovare la notifica né di integrare la cartella (Cass. n. 23342 del 2016).
Il secondo motivo, sulla nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, è pure infondato. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza, apparenza, manifesta ed irriducibile contraddittorietà o perplessità della motivazione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 23940 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nel caso di specie la motivazione raggiunge il minimo costituzionale: la ratio è chiaramente ricavabile e le questioni non sono rimaste senza risposta.
Il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 10, 12 e 25 del d.P.R. n. 602/1973 per l’emissione della cartella in difetto di iscrizione a ruolo a nome del coobbligato, è anch’esso infondato. L’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 prevede che l’iscrizione a ruolo sia effettuata a nome del contribuente e l’art. 25, comma 1, consente la notifica della cartella al debitore iscritto o al coobbligato. La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 28709 del 2020), ha applicato tali regole anche alla scissione: la beneficiaria può essere richiesta del pagamento senza oneri di avvisi, non essendo pregiudicato il suo diritto di difesa in sede di opposizione alla cartella (Cass. n. 16710 del 2019). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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