Notifica cartella al de cuius: nullità sanata dal ricorso del contribuente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33369 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella esattoriale intestata al contribuente deceduto, effettuata presso l’ultimo domicilio del medesimo senza indicazione nominativa degli eredi, non integra un’ipotesi di inesistenza, ma dà luogo a una nullità sanabile. La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. La sanatoria opera pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. L’inesistenza della notifica resta configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione.
Il Fatto
Gli eredi di un contribuente deceduto impugnavano davanti al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, una cartella esattoriale di oltre ventottomila euro per contributi non versati relativi agli anni 2003, 2005 e 2006. Tra le eccezioni sollevate, deducevano che la notifica era stata effettuata a nome del loro dante causa quando questi era già deceduto, e non agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio: ne derivava, a loro avviso, la nullità assoluta e insanabile della notifica e del ruolo opposto. Il Tribunale accoglieva il ricorso, rilevando la nullità insanabile della notifica.
La Corte d’Appello di Bari, in sede di impugnazione proposta dall’Agente della riscossione, respingeva l’appello, confermando l’impostazione del primo giudice. Avverso tale sentenza l’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e l’applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla qualificazione del vizio di notificazione della cartella intestata al de cuius. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato una nullità assoluta e insanabile, mentre sarebbe stato applicabile il principio di sanatoria dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo.
La Corte muove dalla ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata: la cartella, intestata al de cuius, era stata notificata allo stesso e, per esso, all’erede, nel domicilio di quest’ultima, che coincideva con l’ultimo domicilio del defunto. Sul piano sostanziale, la formazione del ruolo per tributi maturati in capo al soggetto deceduto può avvenire a nome del de cuius — in tal senso la Corte richiama Cass. n. 228 del 2014 — mentre la notifica va effettuata personalmente agli eredi e nel loro domicilio solo se essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973.
Il punto decisivo è però la qualificazione del vizio. Il Collegio afferma che tale vizio della notifica determina una nullità sanabile e non la nullità insanabile o l’inesistenza, come invece ritenuto dalla Corte d’Appello. Il più risalente orientamento che ravvisava l’inesistenza della notifica è stato superato.
La Corte richiama Cass. n. 21184 del 2022 e Cass. n. 1156 del 2019, secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ.. La natura sostanziale e non processuale dell’atto impositivo non osta all’applicazione degli istituti processuali, soprattutto quando la disciplina tributaria li richiami espressamente. La sanatoria, tuttavia, può operare solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio del potere di accertamento.
Il Collegio richiama altresì il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2016: l’inesistenza della notifica è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc. Il Collegio dichiara di voler dare continuità a tale orientamento e, per questa via, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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