DIS-COLL e automaticità: esclusa per i collaboratori a progetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7250 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116, primo comma, cod. civ., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata né ai lavoratori a progetto. Ai fini del riconoscimento dell’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL, l’art. 15 d.lgs. n. 22/2015 assume rilievo esclusivamente in presenza di contributi effettivamente accreditati. Ne deriva il rigetto della domanda di indennità fondata su periodi rispetto ai quali il committente non abbia versato la contribuzione.
Il Fatto
Un collaboratore a progetto conveniva in giudizio l’ente previdenziale per ottenere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL prevista dall’art. 15, sesto comma, d.lgs. n. 22/2015, in relazione a sessanta giorni per i quali la società committente non aveva versato i contributi. La domanda veniva accolta in primo grado.
La Corte d’appello di Milano confermava la decisione, ritenendo operante il principio di automaticità della prestazione anche in favore dei lavoratori parasubordinati. L’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi da 26 a 32, legge n. 335/1995 e art. 15 d.lgs. n. 22/2015, in relazione all’art. 2116 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione se il meccanismo dell’automaticità — che impone all’ente previdenziale di erogare la prestazione pur in mancanza di contribuzione, salvo rivalsa verso il datore inadempiente — possa estendersi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso in Cass. n. 30474 del 2024, cui intende dare continuità. In quella sede è stato affermato che, ai fini del riconoscimento della DIS-COLL, non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall’art. 2116, primo comma, cod. civ.
La soluzione viene ribadita anche per i lavoratori a progetto, che l’art. 15, primo comma, d.lgs. n. 22/2015 accomuna ai collaboratori coordinati e continuativi. La Corte osserva che il citato art. 15, nel disporre che l’indennità sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3), attribuisce rilievo ai soli contributi effettivamente accreditati. Analogo argomento si trae dal comma 6, che prevede la corresponsione mensile per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditata nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
Riguardo specificamente al collaboratore a progetto, il Collegio richiama la pronuncia n. 31303 del 2024, resa in termini identici. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio esposto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Le spese dell’intero processo sono compensate, in ragione della sopravvenienza del riportato orientamento di legittimità rispetto alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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