Nullità dell’inquadramento difforme dal contratto collettivo e rilievo officioso in ogni stato e grado (Cass. civ. Sez. Lav n. 11166 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma può solo adattare i profili professionali alle proprie esigenze organizzative senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie. È conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche “in melius”, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Tale vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di eccezione in senso lato, la cui rilevabilità officiosa non è condizionata dall’onere di allegazione della parte né dal rispetto dei termini di preclusione previsti per le eccezioni in senso stretto.
Il Fatto
Un dipendente dell’Istituto per l’Incremento Ippico di Catania, assunto come ex agente tecnico e inquadrato nel 2002 nella categoria C del CCRI della Regione Siciliana, aveva chiesto al giudice di essere adibito alle mansioni proprie di detta categoria, lamentando di avere continuato a svolgere compiti esecutivi e manuali di governo e cura degli equini. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’Appello di Catania, rilevata d’ufficio la nullità della delibera commissariale di inquadramento, ha rigettato la pretesa, ritenendo le mansioni di agente tecnico irriconducibili alla declaratoria della categoria C e qualificando il reinquadramento come nullo perché avvenuto senza pubblico concorso e in difformità dalla contrattazione collettiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’unico motivo di ricorso, incentrato sulla denunciata violazione dell’art. 1421 c.c. per la rilevazione officiosa della nullità della delibera commissariale, ha rigettato il ricorso, ritenendo la censura infondata e l’operato del giudice di merito legittimo.
La Corte ha premesso che la Corte d’Appello aveva espressamente invitato le parti a discutere sulla questione della nullità, fissando una nuova udienza collegiale; pertanto il contraddittorio era stato correttamente instaurato. Ha quindi richiamato il principio per cui la nullità dell’atto derogatorio del contratto collettivo discende dall’assenza di potere della P.A. di intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva.
Il Collegio ha quindi ribadito che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice del gravame, qualora la pretesa azionata supponga la validità del rapporto contrattuale, trattandosi di un profilo afferente ai fatti costitutivi della domanda. La nullità per violazione di norme imperative, essendo oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché i relativi presupposti di fatto siano già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la denuncia di violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è del tutto priva di pertinenza, poiché tali limiti operano quando si intenda accogliere la domanda per una causa petendi diversa, come nel caso delle cosiddette nullità di protezione, ipotesi estranea alla fattispecie in esame.
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Nota della Redazione
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