Discarico agente contabile per riscossioni COSAP versate dopo chiusura gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 83 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, l’agente interno della riscossione che abbia versato in tesoreria le somme riscosse con pochi giorni di ritardo rispetto al termine della gestione non risponde di alcuna irregolarità contabile, perché il ritardo materiale non incide sulla corretta gestione quando il riversamento risulta comprovato dalla documentazione prodotta. Il conto è approvato con discarico ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c. quando la prova dell’avvenuto versamento sia fornita in giudizio dall’agente. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione tenuta per legge a quell’adempimento.
Il Fatto
Un agente contabile interno di un Comune, incaricato della riscossione del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, aveva reso il conto per l’esercizio 2020. Il conto esponeva riscossioni e versamenti, ma non risultavano riversate alcune somme, per un totale di euro 212,80, corrispondenti alle ricevute dalla n. 36 alla n. 44, senza scritture di quadratura.
Il Magistrato istruttore, con relazione, rimetteva il conto alla Sezione concludendo per la irregolarità senza discarico e per la condanna in caso di mancata prova del riversamento. L’agente depositava memoria, con la quale documentava l’avvenuto versamento del residuo e chiedeva il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla qualificazione del ritardo nel versamento. Dalla documentazione prodotta dall’agente — elenco delle bollette incassate, provvedimento di autorizzazione al versamento e correlati ordinativi di incasso, regolamenti di contabilità e di economato applicabili ratione temporis — è emerso che le somme risultanti “da incassare” alla data di redazione del conto non erano state ancora versate in tesoreria, ma lo erano state poco dopo.
L’atto di liquidazione n. 8 del 22.01.2021 e l’ordinativo di incasso n. 107 del 26.01.2021 hanno comprovato il versamento dei 212,80 euro. Il ritardo di pochi giorni rispetto al termine di gestione non integra un’irregolarità rilevante sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il conto è risultato quindi sostanzialmente regolare quanto a riscossioni e versamenti.
Quanto alla mancata relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ha richiamato l’art. 139, comma 2, c.g.c., osservando che la carenza non può essere addebitata all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta per legge all’adempimento. Ha poi richiamato l’ordinanza n. 15 del 2023 di questa Sezione, che descrive il contenuto tipico della relazione: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili, tipologia delle entrate e delle uscite, versamenti effettuati in tesoreria.
Il Collegio ha inoltre ribadito che, per l’art. 140, comma 5, c.g.c., i documenti giustificativi devono essere conservati presso gli Uffici dell’amministrazione a disposizione della Sezione giurisdizionale nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio. Non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente, la Corte ha approvato il conto con discarico, accertando le rimanenze finali, e ha demandato agli organi dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Nessun provvedimento sulle spese, in ragione della natura del procedimento e dell’esito.
Nota della Redazione
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