Nessun nesso causale tra scontro a fuoco e sindrome ansiosa reattiva (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 323 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di dipendenza da causa di servizio di una infermità psichica ai fini della pensione privilegiata non può fondarsi su una mera correlazione temporale con un pregresso evento traumatico, quando emerga un lungo periodo di silenzio diagnostico. Il parere del consulente tecnico d’ufficio che escluda il nesso causale, all’esito di visita diretta dell’interessato e nel pieno contraddittorio, è immune da vizi metodologici e istruttori allorché dia conto della letteratura scientifica seguita e dei presupposti di fatto e medico-legali. Le osservazioni critiche del consulente di parte non ne impongono il superamento quando si risolvano in obiezioni non decisive o smentite dagli atti. Incombe sul ricorrente il onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri in congedo assoluto per riforma e titolare di pensione di inabilità ordinaria, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “sindrome ansiosa reattiva” e il diritto alla pensione privilegiata. L’istanza amministrativa era stata respinta dal decreto del Ministero della Difesa n. 1871/n del 13.11.2013, che aveva recepito il parere reiettivo del CVCS reso nell’adunanza n. 270/2012 del 12.06.2012.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha invocato l’episodio dell’aprile 1991, quando, impegnato in un servizio notturno, fu attinto da colpi di arma da fuoco durante l’arresto di un malvivente; per tale lesione, giudicata dipendente da causa di servizio, gli fu concesso l’equo indennizzo e il distintivo di “Ferito in servizio”. Egli assume che l’insorgenza della patologia psicofisica costituisca conseguenza esclusiva di tale scontro a fuoco.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso le eccezioni in rito. Il petitum sostanziale del ricorso è diretto all’accertamento della dipendenza causale tra fatti di servizio e infermità, ai fini del diritto a pensione privilegiata: ciò radica la giurisdizione di questa Corte, restando estranea alla sede contabile la rimozione caducatoria del provvedimento. Di qui l’infondatezza dell’eccezione di ne bis in idem, poiché le due azioni – innanzi al G.A. e a questa Corte – differiscono almeno per petitum. Sussiste invece l’interesse attuale e concreto, perché il diritto resta frustrato dal diniego amministrativo alla stregua del principio di unicità di cui all’art. 12 DPR 460/2001.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il CML, esitando il quesito somministrato con l’ordinanza n. 146/2024, ha concluso che la “sindrome ansiosa reattiva di grado medio, cronicizzata” non possa essere considerata, con sufficienti criteri scientifici e medico-legali, dipendente da causa di servizio. Ricostruiti i servizi svolti – e rilevata l’assenza di informazioni per gli anni successivi al 2004 – il consulente ha osservato che, dopo lo scontro a fuoco con ricovero presso l’O.M. di Catanzaro e la diagnosi di “stato ansioso reattivo”, il ricorrente era stato giudicato SI idoneo al servizio militare e aveva ripreso regolarmente servizio attivo.
Inquadrata la sindrome nella famiglia del disturbo dell’umore, il CML ha richiamato la letteratura scientifica secondo cui la depressione è combinazione di fattori genetici, ambientali e psicologici, con rilievo dei fattori di rischio aggiuntivi e degli eventi di vita stressanti. Ha quindi ritenuto che l’infermità, diagnosticata nel 2010 a distanza di circa diciotto anni di apparente benessere psichico e in assenza di documentazione psichiatrica in quel periodo, non possa correlarsi al trauma del 1991, prospettandosi piuttosto una forma reattiva a evento stressogeno insorto poco prima.
Le osservazioni del consulente di parte sono state superate dal CML con motivazione ritenuta ineccepibile. Quanto al verbale n. 902 del 27.07.2011, recante la data di conoscibilità dell’infermità, la sua esistenza in atti e i suoi contenuti non possono essere contestati meramente osservando che al ricorrente sarebbe stato notificato il diverso verbale n. 904: trattandosi di atto formato da pubblici ufficiali, esso è assistito da fede privilegiata ex artt. 2699 e ss. c.c., con l’onere di esperire querela di falso. Quanto alla seconda obiezione, essa non rimuove il dato oggettivo del lungo silenzio diagnostico, nonostante l’invito a trasmettere la documentazione sanitaria.
Il Collegio, pertanto, non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CML, esenti da vizi metodologici e procedurali, con contraddittorio pienamente garantito e valutazioni compiute all’esito della visita diretta. Il ricorso è respinto. La complessità tecnica dell’accertamento giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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