Discarico somme inesigibili: diligenza del concessionario e tutela del bilancio (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 51 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione dei tributi locali ha diritto al discarico delle quote inesigibili solo se provi di aver adempiuto con la diligenza esigibile alle proprie obbligazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. a) ed e), d.lgs. n. 112/1999. Il diniego opposto dall’ente creditore va confermato quando l’attività di recupero risulti disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, protratti per oltre un decennio e complessivamente inefficaci. L’azione di riscossione è funzionale alla corretta esposizione in bilancio dei residui attivi, intesi come bene pubblico essenziale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti non assume rilievo quando la possibilità di un esito positivo della procedura sia già gravemente pregiudicata dall’inerzia del concessionario.
Il Fatto
Il Comune di Teramo incaricava la SO.G.E.T. s.p.a. della riscossione dei propri crediti tributari. Dopo aver avviato una verifica su centoquarantadue partite, rilevando la mancata e protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. Il concessionario impugnava i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, deducendo vizi procedurali e l’insussistenza del potere di controllo comunale, in forza della disciplina introdotta dalla legge n. 190/2014.
La vicenda processuale si è snodata attraverso un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione. La sentenza n. 51/2019 ha chiarito che alle società originatesi dallo scorporo del ramo d’azienda di un concessionario nazionale, e rimaste di natura privata, si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. La successiva sentenza n. 66/2022 ha dichiarato illegittima la retroattività della normativa derogatoria. Decisa nel merito la partita di altro debitore con sentenza n. 69/2023, il Collegio è stato chiamato a valutare la singola posizione oggetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato indirizzo contabile secondo cui il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non ha natura demolitoria dell’atto amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente ad ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Eventuali vizi procedimentali rilevano solo nella misura in cui incidano sul diritto al rimborso.
Pur esclusa l’applicabilità della normativa derogatoria, la Sezione riconosce al concessionario il beneficio dell’affidamento incolpevole sulla correttezza del proprio operato. La semplice omissione della comunicazione di inesigibilità non determina di per sé la perdita del discarico: occorre verificare i presupposti sostanziali ulteriori. Il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende le attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire. Rilevano quindi l’esito dell’attività medio tempore svolta, le somme riscosse e la rideterminazione della sanzione.
Nel merito, l’attività documentata dal concessionario si rivela disordinata, episodica e frazionata, diluita in oltre un decennio e limitata sostanzialmente alla notifica di ingiunzioni. Per alcune annualità la notifica della prima cartella è avvenuta oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999, ritardo già di per sé causa di perdita del diritto al discarico. Non emerge alcun recupero, neppure parziale, né alcuna interlocuzione documentata con il Comune per segnalare la mancata collaborazione dell’ente.
La Corte richiama le considerazioni finali della sentenza della Corte costituzionale n. 51/2019: una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile è elemento indefettibile di una corretta gestione del bilancio, inteso come bene pubblico. La rottamazione dei crediti prevista dall’art. 4, d.l. n. 119/2018 non assume rilievo, poiché a quella data la possibilità di un esito positivo era già gravemente compromessa. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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