Imposta di soggiorno non riversata: gestore agente contabile e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 62 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura recettiva che riscuote l’imposta di soggiorno per conto del Comune assume la veste di agente contabile e di public servant, in rapporto di servizio con l’Ente locale. Gli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento periodico discendono da fonte normativa primaria e secondaria e restano integri anche dopo l’introduzione della qualifica di responsabile d’imposta da parte degli artt. 180 del d.l. n. 34/2020 e 5-quinquies del d.l. n. 146/2020, che si aggiunge senza sostituire il preesistente assetto giuscontabile. Il mancato riversamento integra danno erariale da minore entrata, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. In difetto di dichiarazioni e di documentazione, il danno è quantificabile in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., assumendo a parametro il numero dei posti letto e il tasso medio di occupazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la gestrice di due appartamenti in Firenze, adibiti ad attività di affittacamere nel periodo aprile 2019 – novembre 2023, per il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti. L’attività, pubblicizzata su siti internet, è emersa da un’indagine della Polizia Municipale, con accessi negli immobili e riscontri documentali sui pernottamenti.
La convenuta non aveva presentato la SCIA prevista dalla normativa regionale, non si era accreditata sul portale comunale dell’imposta e non aveva effettuato le dichiarazioni mensili di pernottamento. Interrogata, aveva addotto lo smarrimento delle credenziali di accesso, salvo poi ottenere nuove password nel novembre 2023 senza mai utilizzarle per le comunicazioni dovute. Citata in giudizio, non si è costituita e non è comparsa all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, accertata la regolarità delle notifiche dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione. Nel merito, ha ricostruito la posizione del gestore di struttura recettiva alla luce del d.lgs. n. 23/2011 e del regolamento comunale, che pongono a carico del gestore l’applicazione e la riscossione dell’imposta e il suo riversamento periodico all’Ente.
La Corte ha qualificato il gestore come agente contabile, con i correlati obblighi di resa del conto e di assoggettamento alla giurisdizione contabile, e come public servant in rapporto di servizio con il Comune. Da qui la configurabilità del danno erariale da minore entrata in caso di omesso versamento.
Il Collegio ha escluso che gli artt. 180 del d.l. n. 34/2020 e 5-quinquies del d.l. n. 146/2020, nel qualificare i gestori come responsabili d’imposta, abbiano modificato tale assetto. Tali norme rafforzano la tutela del credito erariale e includono il gestore tra i soggetti passivi dell’obbligazione tributaria del cliente, ma non incidono sulla preesistente funzione giuscontabile, che permane autonoma.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato una condotta dolosa omissiva, desunta dalle stesse dichiarazioni della convenuta e dal contegno tenuto dopo le ispezioni. Su questa base ha confermato la quantificazione equitativa del danno, in assenza di dichiarazioni e di registri, applicando il criterio presuntivo del regolamento comunale, fondato sui posti letto e sul tasso medio di occupazione, con riscontro in dati verificabili in atti ufficiali. L’importo liquidato ammonta a € 10.955,74, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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