Conto giudiziale del consegnatario carente senza i modelli integrativi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 218 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è una procedura giudiziale necessaria, volta a verificare che l’agente contabile sia in grado di rendere conto del modo legale in cui ha gestito le risorse pubbliche. Alla verifica del conto non può supplirsi attraverso verifiche interne all’amministrazione, poiché l’ordinamento attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni. Il consegnatario di beni mobili assume un pregnante obbligo di custodia e deve rendere il conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, esibendo nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924: carico, scarico, resti, esito e rimanenza. La mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto, ma questo è irregolare se non contiene le informazioni necessarie a rappresentare fedelmente la gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un reparto dell’Aeronautica Militare, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, depositato in data 26.07.2019. Con relazione istruttoria il magistrato relatore rilevava che il conto era stato compilato mediante il solo modello 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni di carico, senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 né altro modello idoneo a dare conto di quanto prescritto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Da qui la richiesta di fissazione dell’udienza, non essendo possibile l’approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell’agente.
L’amministrazione militare depositava memoria, deducendo che il conto amministrativo e giudiziale era stato reso mediante la modulistica delle Istruzioni Tecnico-Applicative al regolamento di contabilità della Difesa e la piattaforma digitale del SILEF. I modelli ulteriori, non trasmessi alla Corte per prassi consolidata in ossequio all’art. 140, comma 5, C.G.C., erano tenuti a disposizione presso i propri uffici. Il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 137 C.G.C., che assegna alla Corte dei conti il giudizio sui conti degli agenti contabili, e richiama la giurisprudenza costituzionale: il giudizio di conto è procedura giudiziale necessaria, funzionale a dare garanzia della corretta gestione del pubblico denaro, con destinatari non gli ordinatori della spesa ma gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. Da tale ratio discende il carattere ineludibile del giudizio, che trova fondamento nell’art. 103, comma 2, Cost.
Il referente del conto giudiziale è, per espressa disposizione normativa, esclusivamente l’agente contabile, e non l’amministrazione o chi per essa cura la trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale: la trasmissione è un mero adempimento amministrativo, ontologicamente diverso dalla resa del conto. L’agente è costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto, ai sensi dell’art. 140, comma 3, C.G.C.
Ne segue che alla verifica del conto non può supplirsi con verifiche interne, pur se regolate dalla stessa amministrazione sulla base di disciplina rigorosa: l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni spettano in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, secondo moduli e procedure non derogabili.
Nel merito, il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza né si limita a rendicontare alla propria amministrazione: egli assume per legge un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito del materiale esistente all’inizio dell’esercizio, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e quello rimasto al termine. Tali risultanze non si rinvengono nel conto compilato sul solo modello 16/M, che è dunque carente e irregolarmente predisposto.
Se l’adozione del modello 24, previsto dalla disciplina degli enti locali, non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare, e la mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto, resta necessario che il conto esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le Istruzioni tecnico-applicative della Difesa confermano che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto e che devono essere trasmessi alla Sezione giurisdizionale. I modelli allegati tardivamente non consentono l’esame del conto, poiché manca un riepilogo delle consistenze iniziali e finali per categoria. Il conto è pertanto irregolare, con declaratoria di irregolarità e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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