Disconoscimento della copia fotostatica e prova della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 13391 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non impone vincoli di forma, ma deve esprimersi, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento contestato sia gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non essendo sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni. Qualora l’agente della riscossione produca copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il giudice, anche laddove escluda una rituale certificazione di autenticità ad opera di un pubblico ufficiale, non può negare ogni efficacia probatoria alla copia, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa un avviso di intimazione emesso ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, notificatole a seguito del mancato pagamento di una prodromica cartella esattoriale. A fondamento dell’impugnazione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella presupposta.
Il giudice adito accoglieva il ricorso e annullava l’atto, ritenendo mancante la prova dell’avvenuta notificazione. La decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che accoglieva l’appello dell’agente della riscossione e respingeva l’originario ricorso. Il giudice regionale valorizzava la copia conforme all’originale prodotta dall’agente e riteneva generica la contestazione della contribuente. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., sostenendo che la C.T.R. avrebbe applicato al disconoscimento l’art. 2712 cod. civ. anziché l’art. 2719 cod. civ., che non prescrive l’indicazione degli elementi di pretesa difformità. Si contesta inoltre il riconoscimento in capo all’agente della riscossione della qualità di pubblico ufficiale per l’attestazione di conformità.
La Corte reputa il motivo privo di pregio. Per costante giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. non impone vincoli di forma, ma deve comunque esprimersi, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non bastando clausole di stile o generiche asserzioni (Cass. n. 22577/2020, Cass. n. 16557/2019, Cass. n. 27633/2018).
È stato inoltre affermato che, quando l’agente della riscossione produce copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, e l’obbligato contesti la conformità della copia all’originale, il giudice — anche laddove escluda una rituale certificazione di autenticità ad opera di un pubblico ufficiale — non può limitarsi a negare qualsiasi efficacia probatoria alla copia, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili (Cass. n. 35524/2023, Cass. n. 23426/2020, Cass. n. 23902/2017, Cass. n. 15795/2016).
A tale indirizzo si è uniformato il giudice tributario d’appello, che ha valorizzato la dichiarazione di conformità resa dall’agente e ha ritenuto generico il disconoscimento della contribuente, non avendo ella specificato sotto quale profilo mancasse corrispondenza tra i documenti prodotti in copia conforme e quelli notificati.
Quanto all’art. 2697 cod. civ., la Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando la censura investa la valutazione delle prove, sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022). Nel caso di specie il giudice di secondo grado non ha invertito l’onere probatorio.
L’ulteriore questione sul mancato perfezionamento della notifica della cartella è estranea alla denuncia degli artt. 2697 e 2719 cod. civ.; in ogni caso, avendo il collegio dichiarato assorbite le altre questioni, la ricorrente avrebbe dovuto contestare tale statuizione con specifica censura. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.