Disconoscimento di copie e pattuizione di interessi bancari nel testo unico (Cass. civ. Sez. I n. 3431 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., pur senza vincoli di forma, richiede a pena di inefficacia una dichiarazione che indichi in modo chiaro e univoco sia il documento contestato sia gli aspetti differenziali rispetto all’originale. La contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset. Nei contratti bancari disciplinati dal testo unico, la forma scritta prescritta dall’art. 117 t.u.b. ha finalità informativa e va intesa in senso funzionale, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione del documento da parte del soggetto legittimato a rappresentare la banca non determina di per sé la nullità della pattuizione di interessi debitori.
Il Fatto
La società, poi assoggettata a fallimento, aveva convenuto in giudizio la banca dinanzi al Tribunale chiedendo accertarsi la nullità parziale di un contratto di conto corrente e la restituzione di quanto percepito a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni e spese non convenute. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda. La Corte di appello, in riforma, aveva ridotto la somma dovuta, dichiarando nel contempo inammissibile l’appello incidentale della curatela per tardività della costituzione.
Avverso tale pronuncia il fallimento aveva proposto ricorso per cassazione e, separatamente, impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo un errore di fatto sulla data di costituzione in appello. La Corte di Napoli, in sede rescissoria, aveva riconosciuto l’errore ma respinto l’appello incidentale nel merito, ritenendo irrituale il disconoscimento delle copie perché generico. Entrambe le decisioni sono state impugnate con due ricorsi, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disposto la riunione dei giudizi e accordato priorità di trattazione a quello relativo alla sentenza resa in esito alla revocazione, perché idoneo a incidere sugli ulteriori motivi del primo ricorso.
Sul disconoscimento, la Corte ha dato continuità alla giurisprudenza prevalente secondo cui la contestazione della conformità all’originale deve essere circostanziata, indicando il documento e gli aspetti differenziali: la contestazione generica è tamquam non esset (richiamate, tra le altre, Cass. n. 29993 del 2017, Cass. n. 14279 del 2021, Cass. n. 23213 del 2024). La deduzione formulata nell’atto introduttivo circa la mancata documentazione dei disciplinari non integra il disconoscimento, perché priva di riferimento circoscritto a un determinato documento, salvo che sia ribadita dopo la produzione (richiamata Cass. n. 16232 del 2004).
Il successivo disconoscimento, pur reiterato dopo la produzione delle copie, è risultato irrituale per mancanza dell’indicazione degli elementi di difformità. La Corte ha inoltre chiarito la distinzione tra diniego di originale, che impone la querela di falso, e disconoscimento di conformità, che presuppone l’esistenza dell’originale e ne consente l’accertamento anche per presunzioni (richiamata Cass. n. 24029 del 2024). Infondata è risultata la censura di invasione della discrezionalità tecnica del difensore, poiché il giudice distrettuale ha solo evidenziato la contraddittorietà della condotta processuale, con fondamento nell’art. 116 c.p.c.
Quanto alla pattuizione degli interessi, la Corte ha ribadito che per i contratti bancari anteriori alla legge n. 154 del 1992 la forma scritta ex art. 1284 c.c. opera in senso strutturale e richiede la sottoscrizione di entrambe le parti (richiamate Cass. n. 19298 del 2022 e Cass. n. 3017 del 2014). Per i contratti soggetti al testo unico, invece, per il principio di specialità opera l’art. 117, comma 4, t.u.b., la cui forma ha finalità informativa e va intesa in senso funzionale: basta che il contratto sia redatto per iscritto, consegnato in copia al cliente e sottoscritto da quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi da comportamenti concludenti (richiamate Cass. n. 28500 del 2023 e Cass. n. 14646 del 2018). Ne discende che la mancata sottoscrizione da parte del rappresentante dell’istituto non determina di per sé la nullità.
Il primo motivo del ricorso nel giudizio di revocazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata rimossa la statuizione di inammissibilità dell’appello incidentale. Nel secondo giudizio, il secondo motivo è stato respinto nel merito e il terzo dichiarato inammissibile per novità delle censure, in violazione del principio di autosufficienza (richiamate Cass. n. 18018 del 2024, Cass. n. 20694 del 2018).
Nota della Redazione
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