Buoni fruttiferi postali Q/P: integrazione suppletiva dei rendimenti (Cass. civ. Sez. I n. 18206 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, l’indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, adottando la tabella in questione una modalità di rappresentazione degli interessi eccentrica rispetto alla precedente. In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva ai sensi dell’art. 1374 c.c., che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del medesimo articolo. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di variazione rende opponibile la modifica del tasso in forza della delegazione normativa contenuta nella norma primaria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato, tra il febbraio 1984 e il novembre 1985, dodici buoni fruttiferi postali delle serie O e O/N e aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il rimborso, contestando la misura del tasso applicato al momento della riscossione. La Corte di appello di Torino aveva revocato il decreto e respinto ogni domanda, ritenendo legittima la variazione dei rendimenti operata con il d.m. 13 giugno 1986, emanato ai sensi dell’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, e opponibile per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi, deducendo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità delle censure, l’erroneità nell’individuazione dell’oggetto dell’impugnazione e l’illegittimità della variazione peggiorativa del tasso in assenza di comunicazione individuale o di messa a disposizione della tabella presso gli uffici postali.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal leading case richiamato nel testo, la sentenza n. 22619/2023 resa da questa stessa Sezione, seguita da giurisprudenza sezionale costante, e ne riporta la parte decisiva. Il nodo non è il conflitto tra decreto ministeriale e titolo, ipotesi già affrontata dalle Sezioni Unite n. 13979 del 2007, ma il significato da attribuire alle indicazioni contenute nel buono in ordine agli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno: questione anzitutto interpretativa, da risolvere ai sensi dell’art. 1362 c.c.

La tesi del ricorrente, che pretende di comporre la disciplina della serie Q con quella della serie P, non regge sul piano ermeneutico. La stampigliatura della nuova sigla e della nuova tabella manifesta la volontà di ricondurre il titolo alla serie Q/P; la tabella della serie P risulta sostituita e l’elemento che si vorrebbe isolare è eccentrico, seguendo criteri di rappresentazione diversi. L’interpretazione che parcellizza il dato testuale, deformando la volontà negoziale, è incompatibile anche con il canone della buona fede di cui all’art. 1366 c.c.

Esclusa la riconduzione del titolo alla serie P, resta una lacuna nella determinazione dei rendimenti dell’ultimo decennio. Qui opera l’integrazione suppletiva del negozio ex art. 1374 c.c., e non la sostituzione automatica di clausole: i tassi dei decreti ministeriali, aventi natura dispositiva, non prevalgono sull’accordo, ma completano il regolamento contrattuale che nulla disponga per un dato periodo. L’integrazione avviene ad opera della legge, giacché il d.m. ripete la propria autorità dall’art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973.

Il primo motivo è inammissibile: il ricorrente, censurando il giudizio di sufficiente specificità dell’appello, avrebbe dovuto trascrivere le censure e dimostrare logicamente l’erroneità della valutazione, mentre si è limitato a stralci, violando l’autosufficienza del ricorso. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, essendo corretta l’affermazione di esaustività della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stante la natura pubblica dell’emittente all’epoca dei fatti. Il terzo motivo è infondato, richiamandosi la sentenza n. 26 del 2020 della Corte costituzionale, che ha già escluso la lesione dell’affidamento del risparmiatore. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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