L’errata indicazione del T.A.E.G. non determina la nullità del contratto di mutuo (Cass. civ. Sez. 1 n. 9862 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inesatta indicazione del T.A.E.G. nel contratto di mutuo non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto. Ne consegue che il T.A.E.G. non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 t.u.b. mediante la sostituzione dei tassi di interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Il decreto del Presidente di Sezione che, in sede di trattazione cartolare, anticipi il contenuto dell’ordinanza di riserva della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., esula dalla fattispecie di cui all’art. 221, quarto comma, d.l. n. 34/2020 e la mancata comunicazione dell’ordinanza di riserva non integra una nullità se la parte era stata avvertita del contenuto del provvedimento che il collegio avrebbe assunto.

Il Fatto

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva respinto il suo appello, confermando la decisione del Tribunale di Belluno. La domanda originaria concerneva l’accertamento della nullità delle clausole di due contratti di mutuo conclusi con l’istituto di credito, per usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori ovvero per erronea indicazione del T.A.E.G., con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

La Corte territoriale, nel confermare il rigetto delle domande, evidenziava che i tassi pattuiti erano inferiori alle soglie previste dai decreti attuativi della legge n. 108/1996 vigenti al momento della conclusione dei contratti, e che questi ultimi riportavano l’indicatore sintetico dei costi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 221, quarto comma, d.l. n. 34/2020 e degli artt. 134, 159 e 176 cod. proc. civ., per la mancata comunicazione dell’ordinanza con cui la Corte di appello, all’esito dell’udienza c.d. cartolare del 15 aprile 2021, aveva riservato la causa in decisione. La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile.

Il decreto del Presidente di Sezione del 17 marzo 2021 non si era limitato ad applicare il modello di trattazione previsto dall’art. 221, ma aveva anticipato che la causa sarebbe stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. La doglianza ometteva di confrontarsi con tale circostanza specifica, non illustrando perché la comunicazione del decreto non fosse idonea ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ. Inoltre, la ricorrente non indicava quale pregiudizio concreto fosse derivato al proprio diritto di difesa. La Corte ha precisato che il precedente n. 13735/2023 richiamato dalla ricorrente non era pertinente, riguardando le ipotesi ordinarie in cui il provvedimento assunto all’esito dell’udienza cartolare non sia stato previamente comunicato.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente e vertenti sull’omessa pronuncia circa l’usurarietà degli interessi, sono stati dichiarati inammissibili per errata individuazione della ratio decidendi. La Corte di appello aveva respinto la censura accertando la coerenza dei tassi pattuiti rispetto alle soglie vigenti al momento della stipula, escludendo rilievo alla c.d. usura sopravvenuta. La motivazione risultava quindi congrua rispetto alle censure articolate, che non si confrontavano con la sentenza impugnata.

Con il quarto motivo la ricorrente censurava la violazione degli artt. 117, quarto e quinto comma, t.u.b., sostenendo che l’errata indicazione del T.A.E.G. determinasse la nullità del contratto. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. e, in ogni caso, infondato.

La Corte ha chiarito che il T.A.E.G. è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, finalizzato a consentire al cliente la conoscenza del costo totale effettivo del credito. La sua inesatta indicazione non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un’erronea rappresentazione del costo complessivo, ricavabile dalla sommatoria delle singole voci. Esso non rientra, pertanto, nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 t.u.b. con la sostituzione dei tassi d’interesse legali a quelli pattuiti, in conformità ai precedenti richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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