Disconoscimento telematico delle giornate agricole e decadenza dall’azione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11197 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione al lavoratore agricolo del disconoscimento delle giornate lavorative, mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS, può avere ad oggetto anche giornate relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali anteriori all’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011. La disciplina non è affetta da illegittimità costituzionale, poiché non è configurabile un affidamento meritevole di tutela nell’immutabilità della legge previdenziale né nell’intangibilità delle posizioni dei lavoratori, a fronte del potere dell’Istituto di accertare la genuinità dei rapporti denunciati. Il termine di decadenza per l’azione giudiziaria decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo formatosi sul silenzio-rigetto.
Il Fatto
Una lavoratrice agricola agiva in giudizio per l’accertamento del rapporto di lavoro con un’azienda agricola per gli anni dal 2006 al 2011 e del connesso diritto a trattenere le prestazioni previdenziali ricevute. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per sopravvenuta decadenza; la Corte d’appello respingeva il gravame.
La lavoratrice ricorreva quindi per cassazione, deducendo due motivi: da un lato l’erronea applicazione retroattiva dell’art. 38, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011 alle cancellazioni relative ad annualità antecedenti al 31 dicembre 2010; dall’altro la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 11 delle preleggi, per lesione del principio di irretroattività, dell’affidamento e della tutela giurisdizionale. L’INPS depositava procura in calce al ricorso notificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le due censure, per la connessione che le unisce, e le reputa entrambe infondate. Muove dal precedente di legittimità secondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento delle giornate lavorative, mediante pubblicazione telematica sul sito dell’INPS, può riguardare anche giornate relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali anteriori all’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011. A tali principi la sentenza impugnata risulta conforme, senza prestare il fianco alle doglianze.
Quanto al profilo costituzionale, la Corte esclude che la disciplina susciti dubbi tali da imporre l’interpello del giudice delle leggi ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. La normativa dispone per l’avvenire e regola i disconoscimenti effettuati in data successiva alla sua entrata in vigore; non è configurabile un affidamento meritevole di tutela nell’immutabilità della disciplina né nell’intangibilità delle posizioni dei lavoratori.
Il Collegio richiama poi la Corte costituzionale n. 45 del 2021, che aveva respinto le censure relative alla normativa applicabile ratione temporis, poi abrogata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, ed ha valorizzato l’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali e l’idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell’atto erga omnes. La finalità di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa è legittima e non travalica i limiti della proporzionalità.
Le innovazioni del 2011 si raccordano alla specialità del lavoro agricolo, caratterizzato da stagionalità, discontinuità e non infrequente natura fittizia dei rapporti dichiarati. In tale ambito l’imposizione di un termine di decadenza, ancorato a una più spedita modalità telematica di pubblicazione, trova giustificazione nell’obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione, come già affermato dalla Corte costituzionale n. 192 del 2005. Il ricorso è pertanto respinto; nulla si dispone sulle spese, avendo l’Istituto depositato solo procura senza sostanziale attività difensiva, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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