Procura alle liti e contratto di patrocinio: il compenso spetta al difensore (Cass. civ. Sez. II n. 21862 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell’attività professionale. La procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio, che è negozio bilaterale. Ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., il conferimento della procura è accettato dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell’atto di difesa, sicché in tale forma di accettazione si individua il contratto di patrocinio, ove non risulti un disallineamento tra colui che rilascia la procura e colui che conferisce l’incarico.
Il Fatto
Un avvocato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, aveva accolto la domanda di un altro difensore e condannato il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di compensi professionali per l’attività di difesa svolta in suo favore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il ricorrente lamenta che il compenso sarebbe stato riconosciuto pur in assenza di un valido contratto di patrocinio, essendo stata la difesa investita della procura alle liti per mere ragioni di opportunità. Il ricorso è affidato a due motivi; la controricorrente resiste con controricorso e deposita memoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che non risulta depositata la copia notificata del provvedimento impugnato, come prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ. La dichiarazione di improcedibilità è tuttavia scongiurata, perché il ricorso risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento: in difetto della relata di notificazione, è comunque consentita la verifica immediata del perfezionamento della notificazione entro il termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., calcolato con riferimento al giorno della pubblicazione della sentenza impugnata, come affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 06.07.2022.
Nel merito, il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. Il vizio introdotto dalla riformulazione del 2012 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Il ricorrente stesso ammette che il Tribunale ha esaminato le circostanze dedotte, ritenendole non rilevanti: la censura si risolve quindi nella richiesta di riesame di fatti e difese, non sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. e dell’art. 14, comma 1, della legge n. 247/2012, è dichiarato infondato. La Corte ribadisce che il rapporto di prestazione d’opera professionale postula l’avvenuto conferimento dell’incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi dell’opera del professionista. Richiamando le Sez. II n. 6905 del 11.03.2019 e Sez. III n. 14276 del 08.06.2017, osserva che il conferimento della procura è accettato con l’esercizio concreto della rappresentanza e la sottoscrizione dell’atto di difesa: in tale accettazione si individua il contratto di patrocinio, quando non emerga un disallineamento tra chi rilascia la procura e chi conferisce l’incarico.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. Poiché la decisione è conforme alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., la Corte applica l’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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