IMU, riduzione per inagibilità parziale e prova del degrado del bene (Cass. civ. Sez. V n. 9656 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la riduzione al 50% della base imponibile prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati presuppone una condizione di fatiscenza sopravvenuta non superabile se non mediante interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo. Non è sufficiente la mera inutilizzabilità del bene né la sua parziale utilizzazione. Quando la sentenza di appello fondi il rigetto su un accertamento di fatto circa la mancata prova dello stato di degrado, tale valutazione è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. In tema di sanzioni, l’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 pone a carico del contribuente una presunzione di colpa, superabile solo con la prova dell’errore incolpevole.
Il Fatto
Una società contribuente riceve un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, emesso dal concessionario della riscossione per conto del Comune, in relazione ad alcuni immobili. La società impugna l’atto deducendo lo stato di inagibilità e di inutilizzabilità dei fabbricati.
La Commissione tributaria provinciale e, in parziale riforma, la Commissione tributaria regionale accolgono solo in parte le doglianze, confermando la debenza dell’imposta e riducendo le sole sanzioni. La società propone allora ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulla riduzione per inagibilità, sull’omesso esame di fatti decisivi e sull’illegittimità delle sanzioni per difetto dell’elemento soggettivo. Il concessionario resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201/2011. La norma riconosce la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, precisando che l’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, o mediante dichiarazione sostitutiva, e che i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione.
Richiamando la giurisprudenza formatasi sull’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 in materia di ICI, la Corte ricorda che la riduzione spetta quando le condizioni di inagibilità permangano per l’intero anno e che, quando lo stato di inagibilità è noto al Comune, non può pretendersi la prova di fatti documentalmente noti all’ente impositore, in forza dei principi di collaborazione e buona fede.
Tuttavia, nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata non si fonda soltanto sulla mancanza di una formale dichiarazione di inagibilità, ma anche su una concorrente ratio decidoria basata sull’accertamento di fatto circa l’insussistenza del presupposto stesso del beneficio. La Commissione regionale ha ritenuto non provata la condizione di inagibilità, osservando che la mera inutilizzabilità non basta e che occorre una fatiscenza talmente grave da non essere superabile se non con interventi edilizi.
La Corte ribadisce che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è operazione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il tentativo della ricorrente di rimettere in discussione il merito è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, vertendosi in ipotesi di doppia conforme: ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso per il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Il terzo motivo è infondato: l’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 richiede coscienza e volontà dell’atto, con presunzione di colpa a carico dell’autore, mentre l’esimente della buona fede opera solo per un errore incolpevole. La ricorrente non ha allegato ragioni di incertezza normativa né specifiche ragioni di buona fede.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali.
Nota della Redazione
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